Art. 4.
Le procedure di selezione dei beneficiari
1. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di
laurea, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i
requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art. 5, anche
se richiesti di specifici obblighi formativi di cui al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, art. 6, comma 1. I requisiti di
merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo le
modalita' previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6.
2. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di
laurea specialistica a ciclo unico, i benefici sono attribuiti agli
studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione
economica di cui all'art. 5, ammessi ai corsi ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. I requisiti di
merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo le
modalita' previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6.
3. Per gli iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea
specialistica, i benefici sono attribuiti agli studenti che
presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui
all'art. 5, ammessi ai corsi secondo le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti didattici, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e che abbiano ottenuto il
riconoscimento di almeno 150 crediti. I requisiti di merito per
l'accesso ai benefici sono ulteriormente valutati ex-post secondo le
modalita' previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6.
4. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e
di dottorato di ricerca, i benefici sono attribuiti agli studenti che
presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui
all'art. 5, ammessi ai corsi secondo le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti didattici.
5. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti
i corsi, ad eccezione di quelli di laurea specialistica a ciclo
unico, idonei ai benefici nell'anno accademico precedente, il diritto
viene mantenuto esclusivamente sulla base dei criteri di merito
definiti dall'art. 6 e dell'ammissione a ciascun anno di corso da
parte della rispettiva universita' di appartenenza, senza
un'ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche. Per gli
iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea
specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell'anno accademico
precedente, il diritto viene mantenuto esclusivamente sulla base dei
criteri di merito definiti dall'art. 6 e dell'ammissione a tale anno
di corso da parte della rispettiva universita' di appartenenza, senza
un'ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche, ad
eccezione della concessione dei benefici per il quarto anno di corso
per il quale e' prevista anche una nuova valutazione dei requisiti
relativi alla condizione economica. Gli altri studenti iscritti agli
anni successivi al primo sono ammessi ai benefici previa verifica dei
requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli
articoli 5 e 6.
6. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche agli
studenti iscritti a corsi attivati prima dell'applicazione delle
disposizioni del decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e di
conseguenza anche agli idonei al conseguimento dei benefici nell'anno
accademico 2000/01.
7. Qualora una regione o una provincia autonoma preveda, sulla base
delle risorse disponibili, che non sia possibile concedere i benefici
di cui all'art. 2, comma 1, a tutti gli studenti idonei al loro
conseguimento, puo' procedere alla definizione di graduatorie per la
loro concessione sulla base delle seguenti modalita':
a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i
corsi, attraverso l'approvazione di un'unica graduatoria degli
idonei, senza alcuna differenziazione per corsi, definita in ordine
crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica
equivalente di cui all'art. 5;
b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di
tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito,
senza un'ulteriore verifica delle condizioni economiche, sulla base
dei criteri definiti dall'art. 6, sulla base di metodologie che,
tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite,
permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale
degli studenti; nell'impossibilita' di utilizzare tali metodi, e'
individuato un numero minimo di benefici per ciascuna classe e per
ciascun anno di corso, al fine di assicurare un'equilibrata
distribuzione dei benefici. In caso di parita' di merito, la
posizione in graduatoria e' determinata con riferimento alla
condizione economica.
8. Le regioni, le province autonome e le universita', per gli
interventi di rispettiva competenza, definiscono la condizione degli
studenti sulla base della loro provenienza, tenendo conto anche dei
tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico, secondo la
seguente tipologia:
a) studente in sede, residente nel comune o nell'area circostante
la sede del corso di studio frequentato;
b) studente pendolare, residente in luogo che consente il
trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi
frequentato; le regioni, le province autonome e le universita', per
gli interventi di rispettiva competenza, possono considerare
pendolari anche studenti residenti nel comune nel quale ha sede il
corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o
tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico;
c) studente fuori sede, residente in un luogo distante dalla sede
del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo
oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture
residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un
periodo non inferiore a dieci mesi. Qualora lo studente residente in
luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di
tale sede a titolo non oneroso e' considerato studente pendolare.
9. Il Ministero, le regioni, le province autonome e le universita'
curano una ampia pubblicizzazione dei servizi e degli interventi
offerti agli studenti con particolare riguardo per le attivita' di
diffusione delle notizie anche attraverso specifici siti web. I bandi
per l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 2, comma 1, devono
essere pubblicati almeno quarantacinque giorni prima della rispettiva
scadenza.
10. Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi corredate
dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito,
nonche' all'alloggio di cui al comma 8, lettera c), sono presentate
dagli studenti avvalendosi della facolta' di autocertificazione ai
sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Gli organismi regionali di gestione e le universita', per gli
interventi di rispettiva competenza, controllano la veridicita' delle
autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi
alla condizione economica. A tal fine gli organismi regionali di
gestione e le universita' possono usare il metodo della verifica con
controlli a campione, che interessano annualmente almeno il venti per
cento degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non
destinati alla generalita' degli studenti. Tali controlli sono
effettuati sia per gli studenti che nell'anno di riferimento abbiano
presentato la autocertificazione della condizione economica sia per
quelli che abbiano mantenuto il diritto al beneficio sulla base dei
criteri di merito, ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo.
Nell'espletamento di tali controlli gli organismi regionali di
gestione e le universita' possono richiedere idonea documentazione
atta a dimostrare la completezza e la veridicita' dei dati
dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di
modesta entita'.
11. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 4,
comma 6, e successive modificazioni ed integrazioni, le universita',
le regioni, le province autonome e gli organismi regionali per il
diritto allo studio procedono al controllo della veridicita' della
situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e
patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati
in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. Il
Ministero, il Ministero delle finanze ed il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica definiscono, entro tre mesi
dall'emanazione del presente decreto, uno schema di convenzione tipo,
che prevede i termini e le modalita' tecniche per lo scambio dei dati
con sistemi automatizzati tra gli enti interessati, nonche' per
l'accesso all'Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, istituita
ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269.
12. I termini per la richiesta delle borse di studio e dei servizi
abitativi devono essere stabiliti (anche differenziando i tempi per
gli iscritti al primo anno da quelli iscritti ad anni successivi), in
modo da consentire che le procedure amministrative siano completate e
rese ufficiali almeno quindici giorni prima dell'inizio dei corsi per
i servizi abitativi ed entro l'inizio dei corsi per le borse di
studio con la pubblicazione di graduatorie redatte sulla base delle
autocertificazioni rese dagli studenti.
13. Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, e
comunque entro e non oltre il 31 dicembre, e' erogata agli studenti
beneficiari la prima rata semestrale delle borse di studio in servizi
ed in denaro e dei prestiti d'onore. In considerazione
dell'introduzione dell'euro, per l'anno 2002 tale data e' posticipata
al 31 gennaio. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo
dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la seconda rata
semestrale della borsa e' erogata entro e non oltre il 30 giugno
dell'anno successivo.
14. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie e'
garantito il servizio abitativo agli studenti beneficiari entro il
limite massimo degli alloggi effettivamente a disposizione degli
organismi regionali di gestione, anche avvalendosi di convenzioni con
strutture private a carattere provvisorio sino alla fruibilita' di
tali alloggi.
15. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui ai commi
precedenti, i controlli e le verifiche sulla veridicita' delle
autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche
successivamente alla erogazione dei benefici.
16. A partire dall'anno accademico 2001/2002, il Ministero
predispone, presso il proprio sito web, un'applicazione informatica
che, in correlazione alle procedure per le preiscrizioni, consenta
agli studenti di verificare la propria condizione di idoneita',
relativamente alla condizione economica per l'accesso ai benefici,
stabilendo specifiche connessioni con i siti web, ove disponibili,
delle regioni, delle province autonome e degli organismi regionali di
gestione. Sul medesimo sito web il Ministero rende note le
percentuali di copertura delle domande di borsa di studio degli
studenti idonei per l'anno accademico precedente al conseguimento
della borsa di studio per ciascuna sede.
17. Gli organismi regionali di gestione possono realizzare, con
propri fondi e modalita', forme di collaborazione degli studenti alle
attivita' connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie
predisposte dalle universita' per le attivita' a tempo parziale degli
studenti di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 13. Qualora
tale graduatoria sia esaurita o non disponibile gli organismi
regionali attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse
di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei
non beneficiari.
18. Il Ministero, le regioni, le province autonome e le universita'
concordano le modalita' per la reciproca informazione in ordine ai
dati ed alle notizie relative agli adempimenti di rispettiva
competenza, nonche' per la definizione di procedure comuni per la
concessione dei benefici di cui al presente decreto e la concessione
degli esoneri dalla tassa di iscrizione e dai contributi
universitari. In particolare, le universita' comunicano
tempestivamente alle regioni ed alle province autonome i dati
necessari alla valutazione del merito di cui all'art. 6.