Art. 5.
I criteri per la determinazione
delle condizioni economiche
1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla
base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, dello
stesso decreto, sono previste come modalita' integrative di selezione
l'Indicatore della situazione economica all'estero, di cui al
successivo comma 7, e l'Indicatore della situazione patrimoniale
equivalente, di cui al successivo comma 8.
2. Per la concessione dei benefici di cui all'art. 2, il nucleo
familiare dello studente e' definito secondo le modalita' previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999,
n. 221, art. 1-bis, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3,
comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di
tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente
l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del
richiedente i benefici e' integrato con quello dei suoi genitori
quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza esterna all'unita' abitativa della famiglia di
origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della
domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non
di proprieta' di un suo membro;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente
dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro con
riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
4. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3,
comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo
familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di
ricerca e' formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge,
dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef,
indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonche' dai propri
genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale
disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di
cui al comma precedente.
5. In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello
studente richiedente i benefici e' integrato con quello del genitore
che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso
in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza
pero' di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del
richiedente i benefici e' integrato con quelli di entrambi i
genitori.
6. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3,
comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di
tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente
l'onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio
dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo
familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della
condizione economica di cui al presente art. nella misura del 50%.
7. L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero
e' calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del
venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano
gia' stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione
economica equivalente, valutati con le stesse modalita' e sulla base
del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento,
definito con decreto del Ministero delle finanze ai sensi del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito,
con modificazione, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni ed integrazioni.
8. L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente e'
calcolato secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo
anche conto dei patrimoni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono
considerati con le stesse modalita' del citato decreto legislativo
con le seguenti integrazioni:
a) i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al
31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda,
sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del
valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di
cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto
del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed
integrazioni.
9. Per l'accesso ai benefici di cui all'art. 2, comma 1,
l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo
familiare, sommato con l'Indicatore della situazione economica
all'estero, non potra' superare il limite stabilito dalle regioni,
dalle province autonome e dalle universita', per gli interventi di
rispettiva competenza, tra i 12.000 ed i 16.000 euro. Ai sensi del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 1, e
successive modificazioni e integrazioni, sono comunque esclusi dai
benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della condizione
patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui al comma
precedente superi il limite stabilito dalle regioni, dalle province e
dalle universita', per gli interventi di rispettiva competenza, tra i
21.000 e i 27.000 euro.
10. In deroga alla disposizione di cui all'art. 4, comma 5 e 6, il
beneficiario degli interventi e' tenuto a presentare una nuova
autocertificazione della propria condizione economica alle
universita' ed agli organismi regionali di gestione, per gli
interventi di rispettiva competenza, in caso di mutamenti della
composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione
economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al
beneficio.
11. A partire dall'anno accademico 2002/2003, i limiti massimi
dell'Indicatore della situazione economica equivalente e
dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente sono
aggiornati annualmente con decreto del Ministro emanato entro il
28 febbraio.
12. La disciplina dell'Indicatore della situazione economica di cui
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 2-bis, e
successive modificazioni ed integrazioni, si applica, secondo le
modalita' previste dal presente articolo, a decorrere dall'anno
accademico 2001-2002 nel caso in cui le relative disposizioni
attuative siano emanate entro il 30 aprile 2001. In caso contrario si
applicano le disposizioni per la valutazione della condizione
economica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari" del 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997.