Art. 6.
             I criteri per la determinazione del merito
  1. Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di
laurea  specialistica  la  seconda rata della borsa e' corrisposta al
conseguimento di un livello minimo di merito, stabilito dalle regioni
e dalle province autonome, sentite le universita', sino ad un massimo
di  20  crediti  per  i  corsi  organizzati in piu' periodi didattici
quadrimestri, semestri o moduli e di 10 crediti per gli altri purche'
conseguiti entro il 10 agosto.
  2.   Il   requisito   di   merito  di  cui  al  comma  e'  definito
autonomamente, anche in forme differenziate per atenei e corsi, dalle
regioni,  dalle province autonome, sentite le universita', e comunque
in  misura  non  inferiore  alla  media  dei crediti conseguiti dagli
studenti  negli  specifici  corsi,  nel  caso  di  corsi  ad  accesso
programmato  ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, articoli 1 e
2,  o  dei  regolamenti  didattici  e  di  deliberazioni degli organi
accademici  delle universita' non statali legalmente riconosciute. In
tali  casi il requisito di merito necessario per il conseguimento del
beneficio  nel  secondo  anno  di  corso  non puo' essere inferiore a
quello determinato ai sensi del presente comma.
  3.  La  borsa  e' revocata agli studenti iscritti al primo anno dei
corsi  di  laurea  e  di  laurea  specialistica  i  quali,  entro  il
30 novembre  dell'anno  solare successivo all'iscrizione, non abbiano
conseguito  almeno venti crediti, riconosciuti per il corso di studio
cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa
o  per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso
da  quello  precedente.  Le  regioni,  le  province  autonome  e  gli
organismi   regionali  di  gestione,  in  casi  eccezionali,  possono
differire   di  non  oltre  tre  mesi  il  termine  previsto  per  il
conseguimento  dei  livelli minimi di merito richiesti per evitare la
revoca.   In   caso   di   revoca,  le  somme  riscosse  e  l'importo
corrispondente   al   valore   dei   servizi   effettivamente  goduti
equivalenti  alla  borsa  in  denaro,  secondo  le modalita' previste
dall'art.  9,  commi 5 e 6, devono essere restituiti. A tale scopo le
regioni,  le province autonome, gli organismi regionali di gestione e
le  universita' definiscono accordi intesi a definire le procedure di
recupero anche su base rateale.
  4.  Al  fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per  gli  anni successivi al primo per i corsi di laurea, lo studente
deve possedere i seguenti requisiti:
    a)  per  il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di   presentazione  della  domanda,  nonche'  il  soddisfacimento  di
eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai
corsi;
    b)  per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di
presentazione della domanda;
    c)   per  l'ultimo  semestre,  135  crediti  entro  il  10 agosto
dell'anno di presentazione della domanda.
  5.  Al  fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per  gli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a
ciclo unico, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
    a)  per  il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di   presentazione  della  domanda,  nonche'  il  soddisfacimento  di
eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai
corsi;
    b)  per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di
presentazione della domanda;
    c)  per  il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
    d)  per  il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
    e)  per  il  sesto  anno,  ove  previsto,  245  crediti  entro il
10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
    f)  per  l'ulteriore  semestre,  55  crediti  in piu' rispetto al
numero  previsto  per  l'ultimo  anno  di  corso secondo le modalita'
previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
  6. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 4 e
5, lo studente puo' utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente
conseguiti,  un  "bonus",  maturato  sulla  base  dell'anno  di corso
frequentato con le seguenti modalita':
    a)   5   crediti,  se  utilizzato  per  la  prima  volta  per  il
conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
    b)   12  crediti,  se  utilizzato  per  la  prima  volta  per  il
conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
    c)   15  crediti,  se  utilizzato  per  la  prima  volta  per  il
conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
  La  quota  del  "bonus"  non  utilizzata  nell'anno  accademico  di
riferimento puo' essere utilizzata in quelli successivi.
  7.  Al  fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per  gli  anni  successivi  al  primo  degli  altri  corsi  di laurea
specialistica, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
    a)  per  il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
    b) per l'ultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda.
  Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli
in  eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente
al momento dell'iscrizione.
  Per  il  conseguimento  dei  requisiti di merito di cui al presente
comma  lo studente puo' utilizzare il bonus maturato e non fruito nel
corso  di  laurea.  Tale disposizione non si applica agli iscritti ai
corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.
  8.  I  crediti,  di  cui  ai  comma precedenti, sono validi solo se
riconosciuti  per  il  corso  di  studio  per  il  quale gli studenti
chiedono   il   beneficio,  anche  se  diverso  da  quello  dell'anno
precedente.
  9.  I  limiti previsti dai commi 4, 5 e 7, possono essere innalzati
dalle  regioni,  dalle province autonome e dalle universita', per gli
interventi  di  rispettiva  competenza,  in  misura  non superiore al
venticinque  per  cento  per i corsi ad accesso programmato, ai sensi
della  legge 2 agosto 1999, n. 264, articoli 1 e 2, o dei regolamenti
didattici   e   di   deliberazioni   degli  organi  accademici  delle
universita' non statali legalmente riconosciute.
  10.  Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per  gli  anni  successivi  al  primo,  ove  previsto,  dei  corsi di
specializzazione   e  di  dottorato  di  ricerca,  lo  studente  deve
possedere   i  requisiti  necessari  per  l'ammissione  previsti  dai
rispettivi ordinamenti delle specifiche universita'.
  11.  Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per  gli  anni  successivi  al  primo  per  i  corsi  attivati  prima
dell'attuazione  del  decreto  del  Ministro dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999,  n.  509,  lo
studente  deve  possedere  i requisiti di merito previsti dall'art. 4
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformita' di
trattamento sul diritto agli studi universitari" del 30 aprile 1997.
  12.  In  sede  di  attivazione  dei  corsi  di  laurea  e di laurea
specialistica  previsti  dal  decreto del Ministro dell'universita' e
della  ricerca  scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed
indipendentemente   dall'eventuale   ritardo   nell'attuazione  delle
disposizioni  dell'art. 13, comma 2, dello stesso decreto, secondo le
quali   le   universita'   riformulano  in  termini  di  crediti  gli
ordinamenti  didattici  vigenti  e  le  carriere  degli studenti gia'
iscritti,  i requisiti di merito per l'accesso ai benefici in materia
di  diritto  allo  studio  da  parte  degli  studenti che chiedono il
passaggio  a  corsi  di  studio  del  nuovo  ordinamento  sono quelli
risultanti  dalla  carriera  scolastica  del corso di provenienza, ai
sensi del comma 11, limitatamente all'anno accademico nel quale viene
effettuato il passaggio ed a quello successivo.
  13.  Nella fase di transizione dai vecchi ai nuovi ordinamenti, nei
casi  in cui non siano immediatamente applicabili i criteri di cui al
comma 12,   le   regioni,  le  province  autonome  e  le  universita'
definiscono,  di  comune  intesa,  i  criteri  per la valutazione del
merito per l'accesso ai benefici.
  14.  Al  fine  di  ottenere  il mantenimento dei benefici, oltre al
possesso  dei  requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo
studente deve essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il
quale  sono  richiesti  sulla  base  dei  regolamenti didattici delle
specifiche universita'.