Art. 6.
I criteri per la determinazione del merito
1. Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di
laurea specialistica la seconda rata della borsa e' corrisposta al
conseguimento di un livello minimo di merito, stabilito dalle regioni
e dalle province autonome, sentite le universita', sino ad un massimo
di 20 crediti per i corsi organizzati in piu' periodi didattici
quadrimestri, semestri o moduli e di 10 crediti per gli altri purche'
conseguiti entro il 10 agosto.
2. Il requisito di merito di cui al comma e' definito
autonomamente, anche in forme differenziate per atenei e corsi, dalle
regioni, dalle province autonome, sentite le universita', e comunque
in misura non inferiore alla media dei crediti conseguiti dagli
studenti negli specifici corsi, nel caso di corsi ad accesso
programmato ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, articoli 1 e
2, o dei regolamenti didattici e di deliberazioni degli organi
accademici delle universita' non statali legalmente riconosciute. In
tali casi il requisito di merito necessario per il conseguimento del
beneficio nel secondo anno di corso non puo' essere inferiore a
quello determinato ai sensi del presente comma.
3. La borsa e' revocata agli studenti iscritti al primo anno dei
corsi di laurea e di laurea specialistica i quali, entro il
30 novembre dell'anno solare successivo all'iscrizione, non abbiano
conseguito almeno venti crediti, riconosciuti per il corso di studio
cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa
o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso
da quello precedente. Le regioni, le province autonome e gli
organismi regionali di gestione, in casi eccezionali, possono
differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il
conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la
revoca. In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo
corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti
equivalenti alla borsa in denaro, secondo le modalita' previste
dall'art. 9, commi 5 e 6, devono essere restituiti. A tale scopo le
regioni, le province autonome, gli organismi regionali di gestione e
le universita' definiscono accordi intesi a definire le procedure di
recupero anche su base rateale.
4. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo per i corsi di laurea, lo studente
deve possedere i seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda, nonche' il soddisfacimento di
eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai
corsi;
b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di
presentazione della domanda;
c) per l'ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto
dell'anno di presentazione della domanda.
5. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a
ciclo unico, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda, nonche' il soddisfacimento di
eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai
corsi;
b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di
presentazione della domanda;
c) per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
d) per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro il
10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in piu' rispetto al
numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalita'
previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
6. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 4 e
5, lo studente puo' utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente
conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso
frequentato con le seguenti modalita':
a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il
conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il
conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il
conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
La quota del "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di
riferimento puo' essere utilizzata in quelli successivi.
7. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea
specialistica, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
b) per l'ultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda.
Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli
in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente
al momento dell'iscrizione.
Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente
comma lo studente puo' utilizzare il bonus maturato e non fruito nel
corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai
corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.
8. I crediti, di cui ai comma precedenti, sono validi solo se
riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti
chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno
precedente.
9. I limiti previsti dai commi 4, 5 e 7, possono essere innalzati
dalle regioni, dalle province autonome e dalle universita', per gli
interventi di rispettiva competenza, in misura non superiore al
venticinque per cento per i corsi ad accesso programmato, ai sensi
della legge 2 agosto 1999, n. 264, articoli 1 e 2, o dei regolamenti
didattici e di deliberazioni degli organi accademici delle
universita' non statali legalmente riconosciute.
10. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo, ove previsto, dei corsi di
specializzazione e di dottorato di ricerca, lo studente deve
possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai
rispettivi ordinamenti delle specifiche universita'.
11. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo per i corsi attivati prima
dell'attuazione del decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lo
studente deve possedere i requisiti di merito previsti dall'art. 4
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformita' di
trattamento sul diritto agli studi universitari" del 30 aprile 1997.
12. In sede di attivazione dei corsi di laurea e di laurea
specialistica previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed
indipendentemente dall'eventuale ritardo nell'attuazione delle
disposizioni dell'art. 13, comma 2, dello stesso decreto, secondo le
quali le universita' riformulano in termini di crediti gli
ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti gia'
iscritti, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici in materia
di diritto allo studio da parte degli studenti che chiedono il
passaggio a corsi di studio del nuovo ordinamento sono quelli
risultanti dalla carriera scolastica del corso di provenienza, ai
sensi del comma 11, limitatamente all'anno accademico nel quale viene
effettuato il passaggio ed a quello successivo.
13. Nella fase di transizione dai vecchi ai nuovi ordinamenti, nei
casi in cui non siano immediatamente applicabili i criteri di cui al
comma 12, le regioni, le province autonome e le universita'
definiscono, di comune intesa, i criteri per la valutazione del
merito per l'accesso ai benefici.
14. Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al
possesso dei requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo
studente deve essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il
quale sono richiesti sulla base dei regolamenti didattici delle
specifiche universita'.