Art. 7.
I criteri per la graduazione
dei contributi universitari
1. Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi
universitari, le universita' statali valutano autonomamente la
condizione economica degli iscritti sulla base dei criteri definiti
dall'art. 3, comma 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
25 luglio 1997, n. 306.