Art. 8.
I criteri per l'esonero totale o parziale
dalla tassa di iscrizione e dai contributi
1. Le universita' esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e
dai contributi universitari, per tutti i corsi di cui all'art. 3,
commi 1, 2 e 3, gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei
prestiti d'onore, nonche' gli studenti risultati idonei al
conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle
province autonome che per scarsita' di risorse non siano risultati
beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di
handicap con un'invalidita' riconosciuta pari o superiore al
sessantasei per cento.
2. Le universita' esonerano inoltre totalmente dalla tassa di
iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri
beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei
programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi
intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici
programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo,
l'esonero e' condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte
del Ministero degli affari esteri.
3. Le universita' concedono l'esonero totale dal pagamento della
tassa di iscrizione ed un esonero pari alla meta' dei contributi
dovuti nelle specifiche universita' agli studenti beneficiari di
borsa o idonei al suo conseguimento per un ulteriore semestre
rispetto alla durata normale dei corsi di laurea e di laurea
specialistica, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettere a), b) e c).
Tale disposizione si applica anche agli studenti borsisti ed idonei
non beneficiari che non abbiano maturato il diritto al percepimento
della seconda rata della borsa ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2.
4. Le universita' esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e
dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro
carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due
anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati
iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un
diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle universita'.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche agli studenti
per l'anno di svolgimento del servizio militare di leva o del
servizio civile, per le studentesse per l'anno di nascita di ciascun
figlio e per gli studenti che siano costretti ad interrompere gli
studi a causa di infermita' gravi e prolungate debitamente
certificate.
6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui al comma
4 non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli
studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non e'
revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di
interruzione non e' preso in considerazione ai fini della valutazione
del merito di cui al presente decreto.
7. Le universita' statali possono prevedere autonomamente la
concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e
dai contributi universitari, tenendo conto in particolare di:
a) studenti in situazione di handicap con invalidita' inferiore
al sessantasei per cento;
b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai
rispettivi ordinamenti;
c) studenti che abbiano conseguito annualmente tutti i crediti
previsti dal piano di studi;
d) studenti che svolgano una documentata attivita' lavorativa
dipendente o autonoma.
8. Le universita' rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi del
comma 1, la prima rata delle tasse e dei contributi versata, nel caso
in cui le graduatorie per il conseguimento della borsa di studio e
dei prestiti d'onore non siano pubblicate al momento della scadenza
delle iscrizioni ai corsi, entro un mese dalla data di pubblicazione
di tali graduatorie.
9. Le universita' non statali legalmente riconosciute riservano una
quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio
1991, n. 243, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi
mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e
contributi studenteschi di cui al comma 1, e di ulteriori esoneri
stabiliti autonomamente dalle stesse universita'.
10. Le universita' comunicano annualmente, entro il 30 aprile, alla
Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al
Consiglio nazionale degli studenti universitari, ed al Ministero, il
numero di studenti esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e
dai contributi universitari secondo le diverse tipologie, nonche' la
distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei
contributi.
11. Al fine di garantire alle universita' una adeguata copertura
degli oneri finanziari che ad esse derivano dall'applicazione del
presente decreto, nel riparto delle risorse aggiuntive per la quota
di incentivazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' e dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n.
243, ai sensi rispettivamente dell'art. 2, comma 2, e art. 3, comma
1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Ministro definisce
specifici incentivi che tengano conto dell'impegno degli atenei nelle
politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento
all'incremento del numero degli esoneri totali rispetto all'anno
accademico 2000/2001, all'esonero dalla tassa di iscrizione e dai
contributi universitari degli studenti idonei non beneficiari di
borsa di studio e dei contributi per la mobilita' internazionale di
cui all'art. 10.