Art. 8.
              I criteri per l'esonero totale o parziale
             dalla tassa di iscrizione e dai contributi
  1.  Le universita' esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e
dai  contributi  universitari,  per  tutti i corsi di cui all'art. 3,
commi  1, 2 e 3, gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei
prestiti   d'onore,   nonche'   gli   studenti  risultati  idonei  al
conseguimento  delle  borse  di studio concesse dalle regioni e dalle
province  autonome  che  per scarsita' di risorse non siano risultati
beneficiari  di  tale  provvidenza  e  gli  studenti in situazione di
handicap   con   un'invalidita'  riconosciuta  pari  o  superiore  al
sessantasei per cento.
  2.  Le  universita'  esonerano  inoltre  totalmente  dalla tassa di
iscrizione  e  dai  contributi  universitari  gli  studenti stranieri
beneficiari  di  borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei
programmi   di   cooperazione   allo   sviluppo   e   degli   accordi
intergovernativi   culturali   e  scientifici  e  relativi  periodici
programmi  esecutivi.  Negli  anni  accademici  successivi  al primo,
l'esonero  e'  condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte
del Ministero degli affari esteri.
  3.  Le  universita'  concedono l'esonero totale dal pagamento della
tassa  di  iscrizione  ed  un  esonero pari alla meta' dei contributi
dovuti  nelle  specifiche  universita'  agli  studenti beneficiari di
borsa  o  idonei  al  suo  conseguimento  per  un  ulteriore semestre
rispetto  alla  durata  normale  dei  corsi  di  laurea  e  di laurea
specialistica,  ai  sensi  dell'art. 3, comma 4, lettere a), b) e c).
Tale  disposizione  si applica anche agli studenti borsisti ed idonei
non  beneficiari  che non abbiano maturato il diritto al percepimento
della seconda rata della borsa ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2.
  4.  Le universita' esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e
dai  contributi  gli  studenti  che  intendano  ricongiungere la loro
carriera  dopo  un  periodo di interruzione degli studi di almeno due
anni  accademici,  per gli anni accademici in cui non siano risultati
iscritti.  Per  tale  periodo  essi  sono  tenuti  al pagamento di un
diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle universita'.
  5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche agli studenti
per  l'anno  di  svolgimento  del  servizio  militare  di  leva o del
servizio  civile, per le studentesse per l'anno di nascita di ciascun
figlio  e  per  gli  studenti che siano costretti ad interrompere gli
studi   a   causa   di  infermita'  gravi  e  prolungate  debitamente
certificate.
  6.  Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui al comma
4  non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli
studi  alcun  atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non e'
revocabile   nel   corso   dell'anno   accademico  e  il  periodo  di
interruzione non e' preso in considerazione ai fini della valutazione
del merito di cui al presente decreto.
  7.  Le  universita'  statali  possono  prevedere  autonomamente  la
concessione  di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e
dai contributi universitari, tenendo conto in particolare di:
    a) studenti  in  situazione di handicap con invalidita' inferiore
al sessantasei per cento;
    b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai
rispettivi ordinamenti;
    c) studenti  che  abbiano  conseguito annualmente tutti i crediti
previsti dal piano di studi;
    d) studenti  che  svolgano  una  documentata attivita' lavorativa
dipendente o autonoma.
  8.  Le universita' rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi del
comma 1, la prima rata delle tasse e dei contributi versata, nel caso
in  cui  le  graduatorie per il conseguimento della borsa di studio e
dei  prestiti  d'onore non siano pubblicate al momento della scadenza
delle  iscrizioni ai corsi, entro un mese dalla data di pubblicazione
di tali graduatorie.
  9. Le universita' non statali legalmente riconosciute riservano una
quota  del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio
1991,  n.  243,  agli  studenti  capaci  e  meritevoli privi di mezzi
mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e
contributi  studenteschi  di  cui  al comma 1, e di ulteriori esoneri
stabiliti autonomamente dalle stesse universita'.
  10. Le universita' comunicano annualmente, entro il 30 aprile, alla
Consulta  nazionale  per  il  diritto  agli  studi  universitari,  al
Consiglio  nazionale degli studenti universitari, ed al Ministero, il
numero  di  studenti esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e
dai  contributi universitari secondo le diverse tipologie, nonche' la
distribuzione  degli studenti per classi di importo delle tasse e dei
contributi.
  11.  Al  fine  di garantire alle universita' una adeguata copertura
degli  oneri  finanziari  che  ad esse derivano dall'applicazione del
presente  decreto,  nel riparto delle risorse aggiuntive per la quota
di  incentivazione  del  Fondo  per  il finanziamento ordinario delle
universita'  e  dei  contributi  di cui alla legge 29 luglio 1991, n.
243,  ai  sensi rispettivamente dell'art. 2, comma 2, e art. 3, comma
1,  della  legge  19 ottobre  1999,  n.  370,  il  Ministro definisce
specifici incentivi che tengano conto dell'impegno degli atenei nelle
politiche  per  il  diritto  allo studio, con particolare riferimento
all'incremento  del  numero  degli  esoneri  totali rispetto all'anno
accademico  2000/2001,  all'esonero  dalla  tassa di iscrizione e dai
contributi  universitari  degli  studenti  idonei  non beneficiari di
borsa  di  studio e dei contributi per la mobilita' internazionale di
cui all'art. 10.