Art. 9.
Le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali
1. Agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea
specialistica ed ai corsi di specializzazione obbligatori per
l'esercizio della professione e' concessa una borsa di studio secondo
le modalita' definite dal presente art.. Agli studenti ammessi ai
corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui
al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, e' concessa una borsa
di studio, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), nonche' di
un prestito d'onore nella misura richiesta sino alla somma
complessiva di 10.000 euro, secondo le modalita' previste dalla legge
2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, quando applicabile, o da specifiche
disposizioni delle regioni e delle province autonome. Agli studenti
ammessi ad altri corsi di specializzazione e' concesso un prestito
d'onore nella misura richiesta sino alla somma complessiva di 10.000
euro, secondo le modalita' previste dalla legge 2 dicembre 1991, n.
390, art. 16.
2. La definizione dell'importo delle borse di studio e dei prestiti
d'onore persegue l'obiettivo della copertura delle spese di
mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi. Le regioni
possono diversificare gli importi sia in ragione delle condizioni
degli studenti, che dei livelli di spesa necessari nelle diverse
sedi. L'importo minimo delle borse di studio previste dalla legge
2 dicembre 1991, n. 390, art. 8, erogato in due rate semestrali, e'
stabilito nel modo seguente:
a) studenti fuori sede: 3.800 euro nell'anno accademico
2001/2002, 3.900 euro nell'anno accademico 2002/2003, 4.000 euro
nell'anno accademico 2003/2004;
b) studenti pendolari: 2.150 euro;
c) studenti in sede: 1.470 euro + un pasto giornaliero gratuito.
3. Le borse di studio sono integrate al fine di agevolare la
partecipazione dei borsisti a programmi di studio che prevedano
mobilita' internazionale, secondo le modalita' definite all'art. 10.
4. Le regioni e le province autonome promuovono periodicamente
indagini per la individuazione dei costi di mantenimento agli studi
universitari per le diverse categorie di studenti nelle diverse
citta', che sono comunicati alla Consulta nazionale per il diritto
agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti
universitari ed al Ministero. Qualora da tali indagini il costo di
mantenimento risulti inferiore al livello minimo dell'importo del
prestito d'onore definito al comma 1 e della borsa definito al comma
2, le regioni e le province autonome possono ridurre
corrispondentemente l'importo.
5. Qualora le regioni e le province autonome siano in grado di
assicurare il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente e
con un'adeguata fruibilita' rispetto alla sede del corso di studi,
l'importo minimo delle borse per gli studenti fuori sede e' ridotto
di 1.400 euro su base annua per l'anno accademico 2001/2002 e di
1.500 per quelli successivi, in relazione ai mesi di effettiva
erogazione del servizio abitativo, e di 600 euro per un pasto
giornaliero su base annua, in relazione ai mesi di effettiva
erogazione del servizio di ristorazione. Tale metodo puo' essere
altresi' applicato dalle regioni e dalle province autonome per un
ulteriore pasto giornaliero per gli studenti fuori sede e per un
pasto giornaliero per gli studenti pendolari con le stesse modalita'
in accordo con le rappresentanze elettive degli studenti.
6. La borsa verra' corrisposta integralmente agli studenti il cui
Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo
familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai due terzi del
limite massimo di riferimento previsto dall'art. 5, comma 9. Per
valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la
borsa viene gradualmente ridotta sino alla meta' dell'importo minimo,
assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a
1.100 euro per gli studenti fuori sede cui siano concessi
gratuitamente il servizio abitativo ed un pasto giornaliero e 1.100
euro per lo studente pendolare cui sia concesso gratuitamente un
pasto giornaliero ai sensi del comma 5.
7. Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto ai
sensi del comma 6, la cui condizione economica sia peggiorata
rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione
della borsa, puo' presentare idonea documentazione per ottenere un
aumento del suo importo a partire dalla rata semestrale
immediatamente successiva.
8. A partire dall'anno accademico 2002/2003 gli importi indicati
nel presente articolo sono aggiornati annualmente con decreto del
Ministro, entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione
dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto
e' emanato.
9. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad
agevolare la frequenza agli studi universitari degli studenti fuori
sede mediante rilevazione della domanda, l'informazione sulle
disponibilita' di alloggio, la ricerca e l'offerta dell'alloggio. Gli
organismi regionali di gestione assicurano a favore degli studenti
fuori sede non beneficiari di alloggio un servizio di consulenza, con
adeguata pubblicita', per i contratti di locazione con privati in
collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini e
della proprieta'.
10. Le regioni e le province autonome possono destinare una quota
delle risorse di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, agli
studenti fuori sede che ne facciano richiesta, esibendo un contratto
di locazione stipulato ai sensi della medesima normativa, definendone
autonomamente i requisiti per l'ammissione.
11. Gli organismi regionali di gestione procedono ad una
diversificazione del servizio di ristorazione in relazione alle
esigenze della domanda. L'organizzazione del servizio e' finalizzata
ad una localizzazione dei punti mensa in funzione delle modalita' di
svolgimento della didattica e ad una riduzione dei tempi medi di
attesa.