Art. 2.
               Frequenza del corso: obblighi e deroghe
  1.  Ad  ogni  corso  possono  partecipare  marittimi  in numero non
superiore a quindici unita', anche provenienti da Stati esteri.
  2.  Il  corso  di  sicurezza personale e responsabilita' sociali e'
obbligatorio  per  marittimi  iscritti  alla gente di mare di prima e
seconda  categoria  per  il  primo  imbarco  su  navi  da traffico in
navigazione internazionale nonche', a decorrere dal 1o febbraio 2002,
su  navi  da  traffico  adibite a navigazione nazionale, salvo quanto
previsto dai commi 3 e 4.
  3. Sono dispensati dall'obbligo di frequenza del corso di sicurezza
personale  e  responsabilita'  sociali  i  titolari di certificati di
abilitazione   IMO   STCW-95,   rilasciati   ai   sensi  del  decreto
ministeriale 5 ottobre 2000, modificato dal decreto 22 dicembre 2000.
  4.  Fino  alla  data del 1o febbraio 2002, sono altresi' dispensati
dall'obbligo   di  frequenza  del  corso  di  sicurezza  personale  e
responsabilita'  sociali  gli  iscritti alla gente di mare di prima e
seconda  categoria  che,  alla data di entrata in vigore del presente
decreto  abbiano  effettuato  almeno  tre  mesi  di navigazione negli
ultimi cinque anni su navi adibite al traffico.