Art. 2. Frequenza del corso: obblighi e deroghe 1. Ad ogni corso possono partecipare marittimi in numero non superiore a quindici unita', anche provenienti da Stati esteri. 2. Il corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali e' obbligatorio per marittimi iscritti alla gente di mare di prima e seconda categoria per il primo imbarco su navi da traffico in navigazione internazionale nonche', a decorrere dal 1o febbraio 2002, su navi da traffico adibite a navigazione nazionale, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4. 3. Sono dispensati dall'obbligo di frequenza del corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali i titolari di certificati di abilitazione IMO STCW-95, rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 5 ottobre 2000, modificato dal decreto 22 dicembre 2000. 4. Fino alla data del 1o febbraio 2002, sono altresi' dispensati dall'obbligo di frequenza del corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali gli iscritti alla gente di mare di prima e seconda categoria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano effettuato almeno tre mesi di navigazione negli ultimi cinque anni su navi adibite al traffico.