Art. 3.
                      Organizzazione del corso
  1.  Il  corso  di  sicurezza personale e responsabilita' sociali e'
svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero
dei  trasporti  e  della  navigazione secondo un programma conforme a
quello contenuto nell'allegato A al presente decreto.
  2.  Ai  fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 1, gli
istituti,   enti  o  societa'  devono  essere  dotati  di  strutture,
equipaggiamenti  e  materiale  didattico  conformi  a  quelli  di cui
all'allegato  B al presente decreto e devono predispone un sistema di
valutazione della qualita' dell'addestramento fornito.
  3.  Il  corso  di  sicurezza  personale  e  responsabilita' sociali
effettuato   presso   un   centro   di  addestramento  autorizzato  o
riconosciuto   da   un'autorita'  competente  di  uno  Stato,  membro
dell'Unione  europea e' considerato valido ai fini di cui al presente
decreto.
  4.  La  consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita'
di  ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno
di  essi,  e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al
presente decreto.