Art. 4. Prova d'esame ed attestato 1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali, un esame dinanzi ad una commissione presieduta da un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione e composta dal direttore del corso e da un membro del corpo istruttori. 2. La commissione stabilisce il metodo o i metodi di valutazione dei candidati affinche' sia garantita una verifica oggettiva del raggiungimento degli obiettivi del corso. 3. Al candidato che consegue un esito favorevole in sede di esame e' rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato D del presente decreto.