Art. 5. Annotazione sul libretto di navigazione e rinnovo 1. Sul libretto di navigazione del marittimo che ha superato l'esame di cui all'art. 4, ovvero che sia stato dispensato dalla frequenza del corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali ai sensi dell'art. 2, comma 4, a cura delle Autorita' marittime periferiche e' apposta un'annotazione conforme all'allegato E del presente decreto. 2. L'anotazione di cui al comma 1 costituisce prova documentale dell'addestramento in materia di sicurezza personale e responsabilita' sociali ed ha validita' quinquennale. 3. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'annotazione e' automaticamente rinnovata per altri cinque anni al marittimo che ha navigato su navi adibite al traffico per almeno un anno nel quinquennio di validita' dell'annotazione medesima. 4. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 3, il marittimo e' tenuto a frequentare un corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 giugno 2001 Il dirigente generale: Noto