Art. 5.
          Annotazione sul libretto di navigazione e rinnovo
  1.  Sul  libretto  di  navigazione  del  marittimo  che ha superato
l'esame  di  cui  all'art.  4,  ovvero che sia stato dispensato dalla
frequenza  del corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali
ai  sensi  dell'art.  2,  comma 4,  a  cura delle Autorita' marittime
periferiche  e'  apposta  un'annotazione  conforme all'allegato E del
presente decreto.
  2.  L'anotazione  di  cui  al comma 1 costituisce prova documentale
dell'addestramento    in    materia    di   sicurezza   personale   e
responsabilita' sociali ed ha validita' quinquennale.
  3.  Alla  scadenza  del termine di cui al comma 2, l'annotazione e'
automaticamente  rinnovata  per altri cinque anni al marittimo che ha
navigato  su  navi  adibite  al  traffico  per  almeno  un  anno  nel
quinquennio di validita' dell'annotazione medesima.
  4.  Qualora  non  ricorrano  le  condizioni  di  cui al comma 3, il
marittimo  e'  tenuto a frequentare un corso di sicurezza personale e
responsabilita' sociali.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 giugno 2001
                                          Il dirigente generale: Noto