IL MINISTRO DEL LAVORO
e della previdenza sociale
di concerto con
il ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Visto l'art. 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n.
626 del 19 settembre 1994, che dispone la determinazione dei criteri
per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione
individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attivita' e dei
fattori specifici di rischio;
Ravvisata la necessita' di riferirsi a norme di buona tecnica per
la determinazione dei suddetti criteri;
Vista la norma UNI EN 458 (1995) concernente DPI per la protezione
dell'udito;
Vista la norma UNI 10720 (1998) concernente DPI per la protezione
delle vie respiratorie;
Viste le norme UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993) e UNI EN 171
(1993) concernenti DPI per la protezione degli occhi;
Vista la norma UNI 9609 (1990) concernente DPI relativi ad
indumenti protettivi da agenti chimici;
Considerato che le norme sopraindicate costituiscono utili
riferimenti di buona tecnica per l'individuazione dei suddetti
criteri;
Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvati i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI
relativi:
a) alla protezione dell'udito, come riportati nell'allegato 1 del
presente decreto;
b) alla protezione delle vie respiratorie, come riportati
nell'allegato 2 del presente decreto;
c) alla protezione degli occhi:
i) filtri per saldatura e tecniche connesse,
ii) filtri per radiazioni ultraviolette,
iii) filtri per radiazioni infrarosse, come riportati
nell'allegato 3 del presente decreto;
d) a indumenti protettivi da agenti chimici, come riportati
nell'allegato 4 del presente decreto.