IL MINISTRO DEL LAVORO
                     e della previdenza sociale
                           di concerto con
                     il ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato

   Visto  l'art.  45,  comma 2, lettera a) del decreto legislativo n.
626  del 19 settembre 1994, che dispone la determinazione dei criteri
per   l'individuazione   e   l'uso   dei  dispositivi  di  protezione
individuale  (DPI),  tenendo conto della natura, dell'attivita' e dei
fattori specifici di rischio;
   Ravvisata  la necessita' di riferirsi a norme di buona tecnica per
la determinazione dei suddetti criteri;
   Vista la norma UNI EN 458 (1995) concernente DPI per la protezione
dell'udito;
   Vista  la norma UNI 10720 (1998) concernente DPI per la protezione
delle vie respiratorie;
   Viste  le  norme UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993) e UNI EN 171
(1993) concernenti DPI per la protezione degli occhi;
   Vista  la  norma  UNI  9609  (1990)  concernente  DPI  relativi ad
indumenti protettivi da agenti chimici;
   Considerato   che   le  norme  sopraindicate  costituiscono  utili
riferimenti  di  buona  tecnica  per  l'individuazione  dei  suddetti
criteri;
   Sentita  la  commissione  consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

   1.  Sono  approvati  i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI
relativi:
   a)  alla protezione dell'udito, come riportati nell'allegato 1 del
presente decreto;
   b)   alla   protezione  delle  vie  respiratorie,  come  riportati
nell'allegato 2 del presente decreto;
   c) alla protezione degli occhi:
   i) filtri per saldatura e tecniche connesse,
   ii) filtri per radiazioni ultraviolette,
   iii)    filtri   per   radiazioni   infrarosse,   come   riportati
nell'allegato 3 del presente decreto;
   d)  a  indumenti  protettivi  da  agenti  chimici,  come riportati
nell'allegato 4 del presente decreto.