Art. 3.
1. Con successivi decreti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro,
si provvedera' all'indicazione dei criteri per l'individuazione e
l'uso di altre tipologie di DPI nonchÕ all'aggiornamento degli
allegati del presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
Roma, 2 maggio 2001
p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Il Sottosegretario di Stato
Guerrini
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta