IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; Visto in particolare l'art. 5, comma 3 della legge n. 328 del 2000 che prevede l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le regioni, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona; Visto l'art. 5, comma 4, della legge n. 328 del 2000 che prevede che le regioni disciplinino, sulla base degli indirizzi del Governo, le modalita' per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi; Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266: "Legge-quadro sul volontariato"; Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383: "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"; Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381: "Disciplina delle cooperative sociali"; Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327: "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto"; Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il parere della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta dell'8 marzo 2001; Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, espressa nella seduta dell'8 marzo 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001; Sulla proposta del Ministro per la solidarieta' sociale; Decreta: Art. 1. Ruolo dei soggetti del terzo settore nella programmazione progettazione e gestione dei servizi alla persona 1. Il presente provvedimento fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti tra comuni e loro forme associative con i soggetti del terzo settore ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge n. 328 del 2000, nonche' per la valorizzazione del loro ruolo nella attivita' di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 2. Le regioni, sulla base del presente provvedimento, adottano specifici indirizzi per: a) promuovere l'offerta, il miglioramento della qualita' e l'innovazione dei servizi e degli interventi anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualita' e il ruolo riconosciuto degli utenti e delle loro associazioni ed enti di tutela; b) favorire la pluralita' di offerta dei servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa; c) favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacita' progettuale ed organizzativa dei soggetti dei terzo settore; d) favorire forme di coprogettazione promosse dalle amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali; e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi rappresentativi riconosciuti come parte sociale. 3. I comuni, ai fini dell'erogazione dei servizi e degli interventi, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1, predispongono, d'intesa con l'azienda USL nel caso di interventi socio-sanitari integrati, progetti individuali di assistenza ovvero l'erogazione di interventi nell'ambito di percorsi assistenziali attivi per l'integrazione o la reintegrazione sociale.