Art. 2.
                    I soggetti del terzo settore
  1.  Ai  fini  del  presente  atto si considerano soggetti del terzo
settore:  le  organizzazioni  di  volontariato, le associazioni e gli
enti  di  promozione  sociale,  gli  organismi della cooperazione, le
cooperative  sociali,  le  fondazioni,  gli  enti di patronato, altri
soggetti privati non a scopo di lucro.