Art. 3.
                  Le organizzazioni di volontariato
  1. Le regioni e i comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel
sistema  di  interventi  e  servizi  come  espressione organizzata di
solidarieta'   sociale,  di  autoaiuto  e  reciprocita'  nonche'  con
riferimento  ai  servizi  e  alle  prestazioni,  anche  di  carattere
promozionale,    complementari   a   servizi   che   richiedono   una
organizzazione  complessa  ed  altre  attivita' compatibili, ai sensi
della  legge 11 agosto 1991, n. 266, con la natura e le finalita' del
volontariato.  Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione
con  le  organizzazioni  di  volontariato avvalendosi dello strumento
della convenzione di cui alla legge n. 266/1991.