Art. 5.
                  Acquisto di servizi e prestazioni
  1.  I  comuni,  al  fine  di  realizzare  il  sistema  integrato di
interventi  e  servizi  sociali  garantendone  i  livelli essenziali,
possono  acquistare servizi e interventi organizzati dai soggetti del
terzo settore.
  2. Le regioni disciplinano le modalita' per l'acquisto da parte dei
comuni  dei  servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo
settore definendo in particolare:
    a) le  modalita'  per  garantire  una  adeguata  pubblicita'  del
presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale;
    b) le  modalita'  per  l'istituzione dell'elenco dei fornitori di
servizi  autorizzati  ai  sensi  dell'art.  11 della legge n. 328 del
2000,  che  si  dichiarano disponibili ad offrire i servizi richiesti
secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate;
    c) i  criteri  per  l'eventuale  selezione dei soggetti fornitori
sulla base dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, tenuto conto
di quanto previsto dall'art. 4.
  3. Oggetto dell'acquisto o dell'affidamento di cui all'art. 6, deve
essere l'organizzazione complessiva del servizio o della prestazione,
con  assoluta  esclusione  delle  mere  prestazioni di manodopera che
possono  essere  acquisite  esclusivamente nelle forme previste dalla
legge n. 196 del 1997.
  4.   I  comuni  stipulano  convenzioni  con  i  fornitori  iscritti
nell'elenco di cui al comma 2, anche acquisendo la disponibilita' del
fornitore  alla  erogazione  di  servizi  e  interventi  a  favore di
cittadini  in  possesso  dei titoli di cui all'art. 17 della legge n.
328 del 2000.