Art. 6.
               Affidamento della gestione dei servizi
  1.  Le  regioni  adottano  specifici  indirizzi per regolamentare i
rapporti tra comuni e soggetti del terzo settore nell'affidamento dei
servizi  alla  persona di cui alla legge n. 328 del 2000 tenuto conto
delle  norme nazionali e comunitarie che disciplinano le procedure di
affidamento dei servizi da parte della pubblica amministrazione.
  2.   Nel   rispetto  dei  principi  di  pubblicita'  e  trasparenza
dell'azione  della  pubblica  amministrazione e di libera concorrenza
tra  i  privati  nel  rapportarsi  ad  essa,  sono da privilegiare le
procedure  di aggiudicazione ristrette e negoziate. In tale ambito le
procedure  ristrette  permettono  di  valutare  e valorizzare diversi
elementi  di  qualita'  che  il  comune intende ottenere dal servizio
appaltato.
  3.   I  comuni,  nell'affidamento  per  la  gestione  dei  servizi,
utilizzano  il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
tenuto conto anche di quanto previsto all'art. 4.
  4.  I  contratti  previsti  dal presente articolo prevedono forme e
modalita' per la verifica degli adempimenti oggetto del contratto ivi
compreso  il  mantenimento  dei  livelli  qualitativi concordati ed i
provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.