Art. 6. Affidamento della gestione dei servizi 1. Le regioni adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra comuni e soggetti del terzo settore nell'affidamento dei servizi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000 tenuto conto delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano le procedure di affidamento dei servizi da parte della pubblica amministrazione. 2. Nel rispetto dei principi di pubblicita' e trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione e di libera concorrenza tra i privati nel rapportarsi ad essa, sono da privilegiare le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate. In tale ambito le procedure ristrette permettono di valutare e valorizzare diversi elementi di qualita' che il comune intende ottenere dal servizio appaltato. 3. I comuni, nell'affidamento per la gestione dei servizi, utilizzano il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, tenuto conto anche di quanto previsto all'art. 4. 4. I contratti previsti dal presente articolo prevedono forme e modalita' per la verifica degli adempimenti oggetto del contratto ivi compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati ed i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.