Art. 8.
            Promozione e qualificazione del terzo settore
  1.  Le  regioni  e  i  comuni  predispongono,  di  concerto con gli
organismi  rappresentativi  del  terzo settore, azioni di promozione,
sostegno  e  qualificazione  dei  soggetti del terzo settore mediante
politiche  formative, fiscali e interventi per l'accesso agevolato al
credito  e  ai fondi europei, avvalendosi anche delle realta' e delle
competenze da loro espresse.