Art. 9. Norme finali e transitorie 1. In attesa della adozione delle norme statali e regionali in materia di autorizzazione e accreditamento, previste dalla legge n. 328 del 2000, le regioni definiscono, nell'ambito degli indirizzi di attuazione del presente provvedimento, le condizioni minime e le modalita' per l'instaurazione di rapporti economici tra i comuni e i soggetti del terzo settore. 2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano anche ai soggetti ai quali i comuni delegano l'esercizio delle proprie funzioni, nonche' ai soggetti costituiti per l'esercizio delle stesse. 3. Le regioni adottano indirizzi al fine di rendere applicabili le norme del presente provvedimento anche ai servizi ed interventi socio sanitari. 4. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, ai rapporti con altri soggetti erogatori. 5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalita' del presente atto di indirizzo nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 2001 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato Il Ministro per la solidarietà sociale Turco Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2001 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 168