Art. 9.
                     Norme finali e transitorie
  1.  In  attesa  della  adozione  delle norme statali e regionali in
materia  di  autorizzazione e accreditamento, previste dalla legge n.
328  del 2000, le regioni definiscono, nell'ambito degli indirizzi di
attuazione  del  presente  provvedimento,  le  condizioni minime e le
modalita'  per l'instaurazione di rapporti economici tra i comuni e i
soggetti del terzo settore.
  2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano anche ai
soggetti  ai  quali  i  comuni  delegano  l'esercizio  delle  proprie
funzioni,  nonche'  ai  soggetti  costituiti  per  l'esercizio  delle
stesse.
  3.  Le regioni adottano indirizzi al fine di rendere applicabili le
norme del presente provvedimento anche ai servizi ed interventi socio
sanitari.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 4, 5 e 6 del presente
decreto  si  applicano,  in quanto compatibili, ai rapporti con altri
soggetti erogatori.
  5.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono
alle  finalita'  del  presente  atto  di  indirizzo nell'ambito delle
proprie   competenze,   secondo   quanto   previsto   dai  rispettivi
ordinamenti.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 30 marzo 2001

                          Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                            Amato
Il Ministro per la solidarietà sociale
                Turco
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2001
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 7, foglio n. 168