Art. 2. 1. La presente autorizzazione ha validita' triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli. 3. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'attivita' produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione. 4. Nel corso dell'attivita', nel caso venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche o professionali o la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.