Art. 2.
  1.  La  presente  autorizzazione ha validita' triennale ed entra in
vigore  il  giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.  Entro  il periodo di validita' della presente autorizzazione il
Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo
produttivo  e  competitivita'  -  Ispettorato  tecnico, si riserva la
verifica  della  permanenza  dei  requisiti  per  la  certificazione,
disponendo appositi controlli.
  3.  Tutti  gli  atti  relativi all'attivita' di certificazione, ivi
compresi  i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo
non  inferiore  a  dieci  anni.  L'ispettorato  tecnico del Ministero
dell'attivita'   produttive  ed  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  si  riservano  la  verifica  della permanenza dei
requisiti per la certificazione.
  4.   Nel   corso   dell'attivita',  nel  caso  venga  accertata  la
inadeguatezza  delle  capacita' tecniche o professionali o la mancata
osservanza  dei  criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede
alla revoca della presente autorizzazione.