Art. 3. 1. Ove, nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, codesto organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2001 Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive Visconti Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ferraro