Art. 3.
  1.  Ove,  nel  corso  dell'attivita',  anche a seguito dei previsti
controlli,  venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche
e  professionali,  o  si  constati che, per la mancata osservanza dei
criteri  minimi  fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente
della  Repubblica  24 luglio  1996,  n.  459,  codesto  organismo non
soddisfa  piu'  i  requisiti  di  cui  all'art.  8  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla
revoca della presente autorizzazione.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 luglio 2001

                                   Il direttore generale
                      per lo sviluppo produttivo e la competitività
                          del Ministero delle attività produttive
                                        Visconti
         Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro
       del Ministero del lavoro
       e delle politiche sociali
                Ferraro