Art. 2.

  1.  Al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 agosto
2000, dopo l'art. 12 e' inserito il seguente:
  "Art.   12-bis.   (Dipartimento  per  lo  sviluppo  delle  economie
territoriali).  -  1. Il Dipartimento e' la struttura di supporto che
cura  in  maniera  specifica  le tematiche relative all'attuazione ed
aggiornamento   del   protocollo   sulle   politiche  dei  redditi  e
dell'occupazione.  Provvede  all'organizzazione  ed  alla  cura delle
attivita'  preparatorie  delle  riunioni  sulla  concertazione con le
parti  sociali e cura le relazioni con le organizzazioni di categoria
e  le  amministrazioni interessate. Il Dipartimento opera altresi' in
materia  di conoscenza e coordinamento delle situazioni economiche ed
occupazionali a livello locale e di interventi per le crisi aziendali
e  per  l'attuazione  degli strumenti della programmazione negoziata.
Nell'ambito  di  tali materie, il Dipartimento cura i rapporti con le
parti sociali e le amministrazioni pubbliche interessate.
  2.  Il  Dipartimento  si  articola  in  due uffici e in non piu' di
quattro servizi.".