Art. 2. 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 agosto 2000, dopo l'art. 12 e' inserito il seguente: "Art. 12-bis. (Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali). - 1. Il Dipartimento e' la struttura di supporto che cura in maniera specifica le tematiche relative all'attuazione ed aggiornamento del protocollo sulle politiche dei redditi e dell'occupazione. Provvede all'organizzazione ed alla cura delle attivita' preparatorie delle riunioni sulla concertazione con le parti sociali e cura le relazioni con le organizzazioni di categoria e le amministrazioni interessate. Il Dipartimento opera altresi' in materia di conoscenza e coordinamento delle situazioni economiche ed occupazionali a livello locale e di interventi per le crisi aziendali e per l'attuazione degli strumenti della programmazione negoziata. Nell'ambito di tali materie, il Dipartimento cura i rapporti con le parti sociali e le amministrazioni pubbliche interessate. 2. Il Dipartimento si articola in due uffici e in non piu' di quattro servizi.".