Art. 3.

  1. L'art. 12, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  4 agosto  2000  e'  modificato  come segue: "4. Fatto salvo
quanto  previsto  dai commi 2 e 3, il Dipartimento si articola in non
piu' di due Uffici e non piu' di sei servizi.".