Art. 3. 1. L'art. 12, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 e' modificato come segue: "4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e non piu' di sei servizi.".