Art. 7.
1. Per dare una prima attuazione urgente al disposto di cui
all'art. 1, comma 5, della legge n. 267/1998, in attesa della
completa attuazione dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112/1998,
cosi' come modificato dall'art. 52 della legge n. 388/2000, le
regioni e le province autonome interessate sono autorizzate ad
attivare misure a favore dei soggetti privati e delle attivita'
produttive, nei limiti delle risorse gia' stanziate con le ordinanze
n. 3110/2001 e n. 3135/2001, nonche' di quelle gia' a loro trasferite
in attuazione della legge n. 267/1998 e n. 183/1989, nei limiti delle
risorse finanziarie residue, eventualmente procedendo alla
rimodulazione dei piani di cui degli interventi urgenti previsti
dall'ordinanza n. 3090/2000.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 agosto 2001
Il Ministro: Scajola