Art. 2.
1. A decorrere dall'11 giugno 2001 al Ministro senza protafoglio
per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di
informazione e sicurezza on. Franco Frattini sono delegate le
attribuzioni conferite al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, ivi comprese quelle di cui alla legge 24 ottobre 1977, n.
801.
2. Al Ministro sono, in particolare, delegate:
a) la funzione di presiedere il Comitato esecutivo per i Servizi
di informazione e sicurezza (CESIS);
b) la facolta' di rappresentare il Presidente del Consiglio dei
Ministri davanti il Comitato parlamentare di cui all'art. 11 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801;
c) le attivita' di coordinamento indicate nel secondo comma
dell'art. 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
d) l'adozione di provvedimenti previsti dai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7 e n. 8 del 21 novembre
1980, che disciplinano lo stato giuridico del personale, la direzione
degli uffici, l'organizzazione e l'ordinamento degli organismi di
informazione e sicurezza, fermo restando quanto previsto dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 1985 in ordine
all'emanazione da parte del segretario generale del CESIS e dei
direttori del SISMI e del SISDE dei provvedimenti riguardanti il
trattamento economico del personale.
3. Al Ministro e' delegato il compito di predisporre testi
normativi di riforma in materia di Servizi di informazione e
sicurezza e di segreto di Stato, avvalendosi anche di apposite
commissioni di studio a tal fine costituite.
4. Il Ministro assolve ogni altra funzione che il Presidente del
Consiglio dei Ministri ritenga delegargli.
5. Restano, comunque, riservati al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
l'alta direzione, la responsabilita' politica e generale ed il
coordinamento della politica informativa e di sicurezza;
la nomina e la revoca del segretario generale del CESIS;
la nomina e la revoca del vice segretario generale del CESIS;
la nomina e la revoca dei capi reparto del CESIS;
l'emanazione, su parere conforme del Comitato interministeriale
per le informazioni e la sicurezza (CIIS), delle norme in materia di
stato giuridico ed economico del personale;
l'emanazione di tutti i provvedimenti regolamentari a carattere
normativo di modifica ed integrazione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 7 e n. 8 del 1980, adottati secondo le
procedure individuate dall'art. 7 della legge n. 801 del 1977;
gli atti relativi alla conferma del segreto di Stato;
la determinazione, su proposta del CIIS, delle somme da assegnare
per le spese della segreteria generale del CESIS, del SISMI e del
SISDE.