Art. 3.
1. Il Ministro e' inoltre delegato:
a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri
organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti
nelle materie in oggetto del presente decreto, presso altre
amministrazioni ed istituzioni;
b) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di
lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;
c) a provvedere, nelle predette materie, ad intese a concerti di
competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per
le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.
2. Le funzioni oggetto dell'art. 1 della presente delega possono
essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Learco Saporito.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei
conti.
Roma, 9 agosto 2001
Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 11, foglio n. 266