Art. 2.
                         Frequenza del corso

  1.  Ad  ogni  corso  possono  partecipare  marittimi  in numero non
superiore a diciotto, anche provenienti da Stati esteri.
  2.   Il   corso  e'  obbligatorio  per  i  marittimi  aspiranti  al
conseguimento  del  certificato  di  ufficiale  di  navigazione  o di
ufficiale  di navigazione di terza classe, ai sensi, rispettivamente,
degli  articoli  1  e  3  del  decreto  ministeriale  5 ottobre 2000,
modificato dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000.
  3.  Prima  di  essere ammessi al corso, e' necessario effettuare un
periodo   di   navigazione   di  almeno  sei  mesi  in  attivita'  di
addestramento sui compiti e mansioni dell'ufficiale di coperta ovvero
svolgendo,  per un pari periodo, compiti connessi con la tenuta della
guardia in navigazione, su navi da traffico di stazza lorda superiore
a  500  tonnellate  per  l'ufficiale  di  navigazione,  ovvero  anche
inferiori per l'ufficiale di navigazione di terza classe.