Art. 2. Frequenza del corso 1. Ad ogni corso possono partecipare marittimi in numero non superiore a diciotto, anche provenienti da Stati esteri. 2. Il corso e' obbligatorio per i marittimi aspiranti al conseguimento del certificato di ufficiale di navigazione o di ufficiale di navigazione di terza classe, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000, modificato dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000. 3. Prima di essere ammessi al corso, e' necessario effettuare un periodo di navigazione di almeno sei mesi in attivita' di addestramento sui compiti e mansioni dell'ufficiale di coperta ovvero svolgendo, per un pari periodo, compiti connessi con la tenuta della guardia in navigazione, su navi da traffico di stazza lorda superiore a 500 tonnellate per l'ufficiale di navigazione, ovvero anche inferiori per l'ufficiale di navigazione di terza classe.