Art. 3.
                      Organizzazione del corso

  1.  Il corso di addestramento all'uso del radar osservatore normale
e'  svolto  da  istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti idonei dal
Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti secondo un programma
conforme a quello contenuto nell'allegato A al presente decreto.
  2.  Ai  fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 1, gli
istituti,   enti  o  societa'  devono  essere  dotati  di  strutture,
equipaggiamenti  e  materiale  didattico  conformi  a  quelli  di cui
all'allegato B al presente decreto e devono predisporre un sistema di
valutazione della qualita' dell'addestramento fornito.
  3.  Il  corso radar osservatore normale effettuato presso un centro
di   addestramento   autorizzato   o   riconosciuto  da  un'autorita'
competente  di  uno  Stato  membro dell'Unione europea e' considerato
valido ai fini di cui al presente decreto.
  4.  La  consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita'
di  ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno
di  essi,  e' stabilito secondo i criteri indicati nell'allegato C al
presente decreto.
  5.  Il corpo istruttori viene integrato da un quarto componente nel
caso in cui siano presenti piu' di dieci allievi.