Art. 4.
                     Prova di esame ed attestato

  1.   Ogni   candidato   sostiene,  a  completamento  del  corso  di
addestramento   all'uso  del  radar  osservatore  normale,  un  esame
consistente  in  una  prova  teorica  e una prova pratica, che verra'
svolto  nel  primo  giorno  feriale  utile  dopo il termine del corso
stesso,  dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale (C.P.)
di  grado  non  inferiore  a  capitano  di  corvetta  e  composta dal
direttore  del  corso,  da almeno due membri del corpo istruttori, ed
eventualmente  integrata  da  un esperto nominato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
  2.  La  commissione  stabilisce il metodo o i metodi di valutazione
dei  candidati  affinche'  sia  garantita  una verifica oggettiva del
raggiungimento degli obiettivi del corso.
  3.  Al  candidato che consegue un esito favorevole e' rilasciato un
attestato  secondo  il  modello indicato nell'allegato D del presente
decreto  i  cui estremi saranno annotati sui titoli matricolari degli
interessati.