Art. 5. Entrata in vigore 1. Gli attestati di frequenza del corso rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano validi. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il decreto ministeriale 16 febbraio 1995, citato in premessa, e' abrogato. Roma, 7 agosto 2001 Il dirigente generale: Noto