Art. 5.
                          Entrata in vigore

  1.  Gli  attestati  di frequenza del corso rilasciati anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto restano validi.
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  3. Il decreto ministeriale 16 febbraio 1995, citato in premessa, e'
abrogato.
    Roma, 7 agosto 2001

                                          Il dirigente generale: Noto