Art. 2.
            Modifiche all'articolo 57 della Costituzione
  1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione e' sostituito
dal seguente:
  "Il  Senato  della  Repubblica  e' eletto a base regionale, salvi i
seggi assegnati alla circoscrizione Estero".
  2. Il   secondo   comma   dell'articolo 57  della  Costituzione  e'
sostituito dal seguente:
  "Il  numero  dei  senatori elettivi e' di trecentoquindici, sei dei
quali eletti nella circoscrizione Estero".
  3. Al  quarto  comma  dell'articolo 57  della Costituzione, dopo le
parole: "La ripartizione dei seggi tra le Regioni,", sono inserite le
seguenti:   "fatto   salvo   il   numero  dei  seggi  assegnati  alla
circoscrizione Estero,".
 
          Note all'art. 2:
              -  L'art.  57  della Costituzione come modificato dalla
          presente legge e' il seguente:
              "Art. 57. - Il Senato della Repubblica e' eletto a base
          regionale,  salvi  i  seggi  assegnati  alla circoscrizione
          Estero.
              Il numero dei senatori elettivi e' di trecentoquindici,
          sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
              Nessuna  Regione  puo'  avere  un  numero  di  senatori
          inferiore  a  sette;  il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta
          uno.
              La  ripartizione  dei seggi tra le Regioni, fatto salvo
          il  numero  dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,
          previa   applicazione  delle  disposizioni  del  precedente
          comma,  si  effettua  in proporzione alla popolazione delle
          Regioni,  quale  risulta  dall'ultimo  censimento generale,
          sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.".