Art. 3. 
                      Disposizioni transitorie 
  1. In sede di prima applicazione della presente legge 
costituzionale ai  sensi  del  terzo  comma  dell'articolo  48  della
Costituzione,  la  stessa  legge  che  stabilisce  le  modalita'   di
attribuzione  dei  seggi   assegnati   alla   circoscrizione   Estero
stabilisce, altresi', le modificazioni  delle  norme  per  l'elezione
delle  Camere  conseguenti  alla  variazione  del  numero  dei  seggi
assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 
  2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, 
si applica la disciplina costituzionale anteriore. 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, 
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 23 gennaio 2001 
                               CIAMPI 
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei 
                                     Ministri 
Visto, il Guardasigilli: Fassino 
 
 
          Note all'art. 3:
              -  Il  testo  dell'art.  48  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              "Art.  48. - Sono  elettori tutti i cittadini, uomini e
          donne, che hanno raggiunto la maggiore eta'.
              Il  voto  e'  personale ed eguale, libero e segreto. Il
          suo esercizio e' dovere civico.
              La   legge   stabilisce   requisiti   e  modalita'  per
          l'esercizio  del  diritto  di  voto dei cittadini residenti
          all'estero e ne assicura l'effettivita'.
              A  tal  fine e' istituita una circoscrizione Estero per
          l'elezione  delle  Camere,  alla quale sono assegnati seggi
          nel  numero  stabilito  da  norma  costituzionale e secondo
          criteri determinati dalla legge.
              Il  diritto di voto non puo' essere limitato se non per
          incapacita'   civile  o  per  effetto  di  sentenza  penale
          irrevocabile o nei casi di indegnita' morale indicati dalla
          legge".