IL MINISTRO 
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA 
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
  Vista  la  legge  17  maggio  1999,  n.  144  ed,  in  particolare,
l'articolo 69; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845; 
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, reso  nella  seduta
del 4 aprile 2000; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000; 
  Vista la comunicazione n. 8866\U\L L.B. 1675 del 26 maggio 2000  al
Presidente del Consiglio dei  Ministri,  a  norma  dell'articolo  17,
comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; 

 
                           A d o t t a n o 

 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
                            O g g e t t o 
  1. Il sistema di istruzione  e  formazione  tecnica  superiore,  di
seguito denominato IFTS, istituito dall'articolo 69  della  legge  17
maggio  1999,  n.  144,  e'  articolato  in  "percorsi"   che   hanno
l'obiettivo   di   formare    figure    professionali    a    livello
post-secondario, per rispondere alla domanda  proveniente  dal  mondo
del lavoro pubblico e privato, con particolare  riguardo  al  sistema
dei servizi, degli enti locali e dei settori  produttivi  interessati
da  innovazioni  tecnologiche  e  dalla  internazionalizzazione   dei
mercati secondo le priorita' indicate dalla programmazione  economica
regionale. 
  2. I percorsi di cui al comma 1, sono finalizzati a far  conseguire
ai giovani ed agli adulti, occupati e non occupati,  piu'  specifiche
conoscenze  culturali  ed  una  formazione  tecnica  e  professionale
approfondita e mirata. 
  3.  Il  sistema  di  istruzione  e  formazione  tecnica   superiore
comprende modalita' e misure  che  realizzano  l'integrazione  tra  i
sistemi  formativi,  il  riconoscimento,  la  certificazione   e   la
spendibilita'  dei  crediti  formativi  acquisiti  nell'ambito  della
formazione superiore, ivi compresa quella universitaria, nel rispetto
dell'autonomia delle universita'. 
  4. Il presente decreto definisce, a norma del predetto articolo 69,
comma 1, le condizioni di accesso ai percorsi  dell'IFTS,  i  criteri
per  la  definizione  dei  relativi  standard,   le   modalita'   per
l'integrazione  tra  i  sistemi   formativi,   i   criteri   per   il
riconoscimento dei crediti e le modalita' per la loro  certificazione
e utilizzazione. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni ufficialidella Repubblica italiana, approvato
          con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
          facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di legge alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il  testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n.
          144, e' riportato nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  69  della legge 17
          maggio  1999,  n.  144  (Misure in materia di investimenti,
          delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi
          all'occupazione  e  della normativa che disciplina l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali):
              "Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -
          1.   Per   riqualificare  e  ampliare  l'offerta  formativa
          destinata   ai  giovani  e  agli  adulti,  occupati  e  non
          occupati,  nell'ambito  e  sistema  di formazione integrata
          superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
          formazione  tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di
          norma  con  il  possesso  del  diploma di scuola secondaria
          superiore.  Con  decreto  adottato di concerto dai Ministri
          della  pubblica  istruzione,  del lavoro e della previdenza
          sociale  e  dell'universita'  e della ricerca scientifica e
          tecnologica,  sentita  la  Conferenza  unificata  di cui al
          decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
          le  condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che
          non  sono  in  possesso  del  diploma  di scuola secondaria
          superiore,  gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
          modalita'  che  favoriscono  l'integrazione  tra  i sistemi
          formativi  di  cui  all'art. 68 e determinano i criteri per
          l'equipollenza  dei  rispettivi  percorsi  e titoli; con il
          medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
          che   vi   si   acquisiscono  e  le  modalita'  della  loro
          certificazione  e  utilizzazione,  a  norma  dell'art. 142,
          comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.
              2.  Le  regioni  programmano  l'istituzione  dei  corsi
          dell'IFTS,   che   sono   realizzati   con   modalita'  che
          garantiscono  l'integrazione  tra  sistemi formativi, sulla
          base  di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
          pubblica  istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
          e   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e
          tecnologica,  la  Conferenza  unificata  di  cui al decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  e le parti sociali
          mediante  l'istituzione  di un apposito Comitato nazionale.
          Alla   progettazione   dei   corsi   dell'IFTS   concorrono
          universita',  scuole  medie  superiori,  enti  pubblici  di
          ricerca,  centri  e  agenzie  di  formazione  professionale
          accreditati  ai  sensi  dell'art.  17 della legge 24 giugno
          1997,  n.  196,  e  imprese  o  loro associazioni, tra loro
          associati anche in forma consortile.
              3.  La  certificazione  rilasciata in esito ai corsi di
          cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
          un  modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e'
          valida in ambito nazionale.
              4.  Gli  interventi  di  cui  al presente articolo sono
          programmabili  a  valere  sul Fondo di cui all'art. 4 della
          legge  18 dicembre  1997,  n. 440, nei limiti delle risorse
          preordinate   allo   scopo  dal  Ministero  della  pubblica
          istruzione,  nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo
          dalle  regioni  nei  limiti delle proprie disponibilita' di
          bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
          pubbliche  e  private.  Alle  finalita'  di cui al presente
          articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
          Trento   e   di   Bolzano  provvedono,  in  relazione  alle
          competenze  e  alle  funzioni  ad  esse attribuite, secondo
          quanto  disposto  dagli  statuti  speciali e dalle relative
          norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
          presente  comma  e la certificazione rilasciata in esito ai
          corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.".
              -  La  legge  15 marzo  1997,  n.  59, reca: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della Pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
              - Il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,: reca:
          "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              - La    legge   21 dicembre   1978,   n.   845,   reca:
          "Legge-quadro in materia di formazione professionale".
              - Il  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          "Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
              - La  legge  21 dicembre  1999,  n. 508, reca: "Riforma
          delle  accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di
          danza,  dell'accademia  nazionale di arte drammatica, degli
          istituti   superiori   per  le  industrie  artistiche,  dei
          conservatori   di   musica   e   degli   istituti  musicali
          pareggiati".
              - Il  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della
          ricerca  scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
          (Regolamento    recante   norme   concernenti   l'autonomia
          didattica   degli  atenei)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri  possono essere
          adattati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
          Nota all'art. 1:
              - Per il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999,
          n. 144, si vedano le note alle premesse.