Art. 10. Monitoraggio e valutazione 1. A livello nazionale viene attivato un sistema di monitoraggio e di valutazione dell'IFTS, integrato anche con le attivita' svolte dalle regioni in relazione ai programmi finanziati dal Fondo sociale europeo, secondo le linee guida definite dal Comitato nazionale di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999, adottate con gli accordi di cui all'articolo 5, comma 3. Alle relative spese si fa fronte con le risorse di cui al citato articolo 69, comma 4. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 31 ottobre 2000 Il Ministro della pubblica istruzione De Mauro Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 19
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 69, commi 2 e 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.