Art. 10.
                     Monitoraggio e valutazione
  1.  A livello nazionale viene attivato un sistema di monitoraggio e
di  valutazione  dell'IFTS,  integrato  anche con le attivita' svolte
dalle  regioni in relazione ai programmi finanziati dal Fondo sociale
europeo,  secondo  le  linee guida definite dal Comitato nazionale di
cui  all'articolo  69, comma 2, della legge n. 144 del 1999, adottate
con  gli  accordi di cui all'articolo 5, comma 3. Alle relative spese
si fa fronte con le risorse di cui al citato articolo 69, comma 4.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Roma, 31 ottobre 2000
                Il Ministro della pubblica istruzione
                              De Mauro
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                                Salvi
                    Il Ministro dell'universita'
              e della ricerca scientifica e tecnologica
                              Zecchino
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2001
  Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
 persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 19
 
          Nota all'art. 10:
              - Per  il  testo  dell'art. 69, commi 2 e 4 della legge
          17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.