Art. 3.
                  Modalita' di accesso ai percorsi
  1.  I  giovani  e  gli  adulti accedono ai percorsi di istruzione e
formazione   tecnica  superiore,  con  il  possesso  del  diploma  di
istruzione  secondaria superiore. L'accesso ai percorsi e' consentito
anche  a  coloro  che  non sono in possesso del diploma di istruzione
secondaria   superiore,   previo   accreditamento   delle  competenze
acquisite  in  precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro
successivi  all'assolvimento  dell'obbligo scolastico, tenendo conto,
in   particolare,   della   qualifica   conseguita  nell'assolvimento
dell'obbligo  formativo di cui all'articolo 68 della legge n. 144 del
1999.
  2.  Ai  fini  dell'accesso  ai  percorsi dell'IFTS l'accreditamento
delle   competenze   consiste   nella  attestazione  delle  capacita'
acquisite,  anche  attraverso l'esperienza di lavoro e di vita, e del
riconoscimento  di  eventuali crediti formativi per la determinazione
della durata del percorso individuale. Le procedure di accreditamento
delle   competenze   sono   definite  mediante  gli  accordi  di  cui
all'articolo 5, comma 3.
  3.  I  requisiti  minimi  richiesti  per  l'accesso  ai  corsi sono
definiti  nell'ambito  degli standard di cui all'articolo 5 e possono
essere   integrati   dal   comitato  tecnico  di  progetto,  previsto
dall'articolo 4, lettera i), in riferimento a contenuti professionali
specifici connessi, al mercato del lavoro locale.
 
          Nota all'art. 3:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 68 della citata legge
          17 maggio 1999, n. 144:
              "Art. 68 (Obbligo di frequenza di attivita' formative).
          -  1.  Al  fine  di  potenziare  la  crescita  culturale  e
          professionale  dei  giovani, ferme restando le disposizioni
          vigenti  per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento
          dell'obbligo dell'istruzione e' progressivamente istituito,
          a  decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di
          attivita'  formative  fino  al  compimento del diciottesimo
          anno  di eta'. Tale obbligo puo' essere assolto in percorsi
          anche integrati di istruzione e formazione:
                a) nel sistema di istruzione scolastica;
                b) nel  sistema  della  formazione  professionale  di
          competenza regionale;
                c) nell'esercizio dell'apprendistato.
              2.  L'obbligo  di  cui  al  comma 1 si intende comunque
          assolto  con  il  conseguimento  di  un  diploma  di scuola
          secondaria  superiore  o di una qualifica professionale. Le
          competenze  certificate in esito a qualsiasi segmento della
          formazione  scolastica,  professionale e dell'apprendistato
          costituiscono  crediti  per  il  passaggio  da  un  sistema
          all'altro.
              3.  I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per
          le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei
          soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico
          e predispongono le relative iniziative di orientamento.
              4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma
          1 si provvede:
                a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 19 luglio, 1993, n. 236, per i
          seguenti  importi:  lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
          430  miliardi  per  il  2000  e  fino a lire 590 miliardi a
          decorrere dall'anno 2001;
                b) a  carico  del Fondo di cui all'art. 4 della legge
          18 dicembre  1997,  n. 440, per i seguenti importi: lire 30
          miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001
          e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
              A  decorrere  dall'anno  2000,  per la finalita' di cui
          alla  legge  18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi
          dell'art.  11,  comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
              5.  Con  regolamento  da adottare, entro sei mesi dalla
          data  di  pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
          Ufficiale,  su  proposta  dei  Ministri  del lavoro e della
          previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  previo
          parere  delle  competenti  commissioni parlamentari e della
          Conferenza   unificata   di   cui  al  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali
          comparativamente  piu' rappresentative a livello nazionale,
          sono  stabiliti  i  tempi  e le modalita' di attuazione del
          presente  articolo, anche con riferimento alle funzioni dei
          servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le
          relazioni  tra  l'obbligo  di  istruzione  e  l'obbligo  di
          formazione,  nonche'  i  criteri coordinati ed integrati di
          riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro
          certificazione  e  di  ripartizione delle risorse di cui al
          comma  4 tra le diverse iniziative attraverso le quali puo'
          essere  assolto  l'obbligo  di  cui  al  comma 1. In attesa
          dell'emanazione  del  predetto regolamento, il Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  con  proprio decreto
          destina  nell'ambito  delle  risorse  di  cui  al  comma 4,
          lettera a),  una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno
          1999,   per   le  attivita'  di  formazione  nell'esercizio
          dell'apprendistato  anche se svolte oltre il compimento del
          diciottesimo  anno  di  eta',  secondo  le modalita' di cui
          all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette
          risorse  possono  essere  altresi' destinate al sostegno ed
          alla  valorizzazione  di  progetti sperimentali in atto, di
          formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la
          compatibilita'  con  le  disposizioni previste dall'art. 16
          della  citata  legge n. 196 del 1997. Alle finalita' di cui
          ai  commi  1  e  2  la  regione Valle d'Aosta e le province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano provvedono, in relazione
          alle  competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse
          esercitate    in    materia   di   istruzione,   formazione
          professionale  e apprendistato, secondo quanto disposto dai
          rispettivi  statuti  speciali  e  dalle  relative  norme di
          attuazione.  Per  l'esercizio di tali competenze e funzioni
          le  risorse  dei  fondi  di  cui  al comma 4 sono assegnate
          direttamente  alla  regione  Valle  d'Aosta e alle province
          autonome di Trento e di Bolzano".