Art. 4.
                        Standard di percorso
  1.  I  percorsi dell'IFTS si riferiscono a figure professionali per
le  quali  occorra  una  formazione  a livello post-secondario con le
caratteristiche   di  cui  all'articolo  2,  individuate  secondo  le
procedure definite all'articolo 5, comma 3, in relazione ai risultati
delle  ricerche  sui fabbisogni formativi condotte anche da organismi
costituiti dalle parti sociali.
  2.  I  percorsi  dell'IFTS  relativi alle figure di cui al comma 1,
rispondono ai seguenti standard:
    a)  hanno  la  durata minima di due semestri e massima di quattro
semestri,  per  un  totale  rispettivamente di almeno 1.200 ore e non
piu'  di  2.400  ore.  Per  i lavoratori occupati tale monte ore puo'
essere  congruamente  distribuito  in  tempi  piu'  lunghi, secondo i
criteri generali stabiliti negli accordi di cui all'articolo 5, comma
3.  Ciascun semestre si articola in ore di attivita' teorica, pratica
e  di  laboratorio. I percorsi destinati agli adulti occupati tengono
conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e delle
modalita'  di svolgimento. Gli stage aziendali e i tirocini formativi
sono  obbligatori  almeno  per  il  30%  della  durata  del monte ore
complessivo  dei  corsi,  rispondono  a standard di qualita', possono
essere  svolti  anche  all'estero ed essere collocati all'interno dei
corrispondenti sistemi di certificazione europei;
    b)   sono   progettati  e  gestiti  almeno  da  quattro  soggetti
formativi:  la  scuola,  la  formazione professionale, l'universita',
l'impresa o altro soggetto pubblico o privato, tra loro associati con
atto formale, anche in forma consortile;
    c)   i   curricoli   fanno  riferimento  a  competenze  di  base,
trasversali e tecnico-professionali;
    d)  sono  strutturati  in  moduli e unita' capitalizzabili intese
come    insieme    di    competenze,   autonomamente   significativo,
riconoscibile  dal  mondo  del  lavoro  come componente di specifiche
professionalita'   ed   identificabile  quale  risultato  atteso  del
percorso formativo;
    e) i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro
con  una  specifica esperienza professionale maturata nel settore per
almeno cinque anni;
    f)  possono  non  coincidere con le scansioni temporali dell'anno
scolastico;
    g)  prevedono  l'attivazione  di  misure  di accompagnamento agli
utenti  dei  percorsi, a supporto della frequenza e del conseguimento
dei   crediti,   delle   certificazioni  intermedie  e  finali  e  di
inserimento professionale;
    h)   determinano   i  crediti  formativi  riconoscibili  a  norma
dell'articolo 6;
    i)  la  conduzione scientifica di ciascun percorso e' affidata ad
un  comitato  di  progetto,  composto  dai  rappresentanti di tutti i
soggetti formativi di cui alla lettera b);
    j)  le  competenze  di cui alla lettera c), che si acquisiscono a
conclusione  dei  percorsi,  nonche'  i  requisiti  per  l'accesso ai
medesimi rispondono agli standard minimi di cui all'articolo 5;
    k)  sono riferiti alla classificazione delle professioni relative
ai  tecnici  intermedi adottata dall'Istituto nazionale di statistica
nonche'  al  quarto  livello  della classificazione comunitaria delle
certificazioni adottata con decisione del Consiglio 85/368/CEE.