Art. 5.
           Standard minimi delle competenze per l'accesso
                     e la valutazione dell'esito
  1.  Gli  standard  delle competenze indicano i requisiti minimi per
l'accesso  al  percorso  formativo  dell'IFTS  e  il risultato minimo
conseguibile  in  esito ad esso, specificato in termini di competenze
verificabili  e  certificabili,  che  a  se'  stanti  possono  essere
riconosciute come crediti formativi.
  2. Gli standard minimi delle competenze di cui al comma 1, riferiti
ai  percorsi  strutturati  secondo  quando  indicato  all'articolo 4,
costituiscono  i  termini di confronto e la condizione per rilasciare
la certificazione valida sul territorio nazionale.
  3.  La  definizione degli standard minimi delle competenze, incluse
le  modalita'  di  verifica,  e  la  certificazione  sono  oggetto di
concertazione  istituzionale  e  di  confronto  con  le parti sociali
nell'ambito  del  Comitato nazionale di cui all'articolo 69, comma 2,
della  legge n. 144 del 1999. Essi sono adottati mediante gli accordi
previsti   dall'articolo   9,   comma  2,  lettera  c),  del  decreto
legislativo  28  agosto  1997, n. 281, su proposta del Ministro della
pubblica  istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale e con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica.
  4. Lo standard di cui al comma 1 contiene:
    a)  l'individuazione  della figura professionale di riferimento e
delle     relative     competenze     di    base,    trasversali    e
tecnico-professionali;
    b) i requisiti richiesti per l'accesso;
    c)  i  criteri  per  l'eventuale  equipollenza dei percorsi e dei
titoli  anche  con  riferimento  al riconoscimento dei crediti di cui
all'articolo 6, da parte delle universita'.
  5.  Al  fine  di  assicurare  flessibilita'  al  sistema per il suo
costante  aggiornamento  in  relazione ai cambiamenti del mercato del
lavoro,   possono   essere   realizzati   progetti   pilota   per  la
determinazione  degli  standard  di  cui  al  comma  1, i cui criteri
generali,  anche  con riferimento alla certificazione dei percorsi ed
alla  sua spendibilita' in ambito nazionale, sono definiti sulla base
degli accordi di cui al comma 3.
 
          Note all'art. 5:
              - Per  il  testo  dell'art.  69,  comma  2  della legge
          17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.
              - Si  riporta il testo dell'art. 9, comma 2, lettera c)
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
          ed   ampliamento   delle   attribuzioni   della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
          le  materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              "2.  La  Conferenza unificata e' comunque competente in
          tutti  i  casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
          montane  ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie locali debbano esprimersi su un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
                a) - b) (Omissis);
                c) promuove  e sancisce accordi tra Governo, regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune;".