Art. 6.
                     Riconoscimento dei crediti
  1.  Per credito formativo acquisito nei percorsi di cui al presente
decreto  si  intende  l'insieme  di  competenze,  esito  del percorso
formativo  che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso
ulteriore  di  formazione  o di lavoro. Al riconoscimento del credito
formativo  acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato,
tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.
  2. Il riconoscimento dei crediti opera:
    a) al momento dell'accesso ai percorsi dell'IFTS con le modalita'
di cui all'articolo 3, comma 3;
    b) all'interno dei percorsi dell'IFTS, allo scopo di abbreviare i
percorsi  e  facilitare  gli  eventuali  passaggi  ad  altri percorsi
dell'IFTS;
    c)  all'esterno  dei percorsi dell'IFTS, al fine di facilitare il
riconoscimento  totale o parziale delle competenze acquisite da parte
del  mondo  del  lavoro,  delle universita' nella loro autonomia e di
altri sistemi formativi.
  3. Per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito
ai percorsi dell'IFTS come crediti formativi universitari nell'ambito
della  laurea  triennale,  da parte delle universita' che partecipano
alla  progettazione  ed  alla  realizzazione dei singoli percorsi, si
applicano le norme contenute nell'articolo 5 del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999,  n.  509; secondo i criteri generali definiti nelle linee guida
di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999.
  4. Per il riconoscimento dei crediti di cui al comma 2, lettera c),
del  presente  articolo  da  parte  delle accademie, gli Istituti e i
conservatori  previsti  dalla  legge  21  dicembre  1999,  n. 508, si
applicano  le  norme  contenute nell'articolo 2, comma 8, lettera f),
della  legge medesima secondo i criteri generali di cui al precedente
comma 3.
 
          Note all'art. 6:
              - Si  riporta  il testo del citato decreto ministeriale
          3 novembre 1999, n. 509:
              "Art.  5  (Crediti  formativi  universitari).  -  1. Al
          credito  formativo  universitario,  di  seguito  denominato
          credito,   corrispondono  venticinque  ore  di  lavoro  per
          studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente
          determinare  variazioni  in  aumento o in diminuzione delle
          predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per
          cento.
              2. La quantita' media di lavoro di apprendimento svolto
          in  un  anno  da uno studente impegnato a tempo pieno negli
          studi  universitari  e'  convenzionalmente  fissata  in  60
          crediti.
              3.  I  decreti  ministeriali determinano, altresi', per
          ciascuna classe di corsi di studio la frazione dell'impegno
          orario  complessivo  che  deve essere riservata allo studio
          personale   o   ad   altre   attivita'  formative  di  tipo
          individuale.   Tale   frazione  non  puo'  comunque  essere
          inferiore  a  meta',  salvo  nel caso in cui siano previste
          attivita'  formative  ad  elevato  contenuto sperimentale o
          pratico.
              4.   I  crediti  corrispondenti  a  ciascuna  attivita'
          formativa  sono acquisiti dallo studente con il superamento
          dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo
          restando  che la valutazione del profitto e' effettuata con
          le modalita' di cui all'art. 11, comma 7, lettera d).
              5.  Il  riconoscimento  totale  o  parziale dei crediti
          acquisiti  da uno studente ai fini della prosecuzione degli
          studi  in altro corso della stessa universita' ovvero nello
          stesso  o  altro  corso  di altra universita', compete alla
          struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure
          e   criteri   predeterminati   stabiliti   nel  regolamento
          didattico di ateneo.
              6.  I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere
          forme  di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine
          di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi,
          e  il  numero minimo di crediti da acquisire da parte dello
          studente  in  tempi determinati, diversificato per studenti
          impegnati   a   tempo  pieno  negli  studi  universitari  o
          contestualmente impegnati in attivita' lavorative.
              7.  Le  universita'  possono  riconoscere  come crediti
          formativi  universitari, secondo criteri predeterminati, le
          conoscenze  e  abilita'  professionali certificate ai sensi
          della   normativa   vigente   in   materia,  nonche'  altre
          conoscenze  e  abilita'  maturate in attivita' formative di
          livello    post-secondario   alla   cui   progettazione   e
          realizzazione l'universita' abbia concorso".
              - Per  il  testo  dell'art.  69,  comma  2  della legge
          17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.
              - Per  il  titolo della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
          si vedano le note alle premesse.
              - Si  riporta il testo dell'art. 2, comma 8, lettera f)
          della citata legge 21 dicembre 1999, n. 508:
              "8.  I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
          base dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
                a) - e) (Omissis);
                f) definizione  di  un  sistema  di crediti didattici
          finalizzati  al  riconoscimento reciproco dei corsi e delle
          attivita'  didattiche  seguite  dagli  studenti, nonche' al
          riconoscimento  parziale o totale degli studenti effettuati
          qualora   lo   studente  intenda  proseguirli  nel  sistema
          universitario  o  della formazione tecnica superiore di cui
          all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;".