Art. 7.
              Istituzione e finanziamento dei percorsi
  1.  Le  regioni  programmano  l'istituzione  dei  percorsi  e delle
relative  misure  di  sistema di cui all'articolo 1, comma 3, tenendo
conto delle proposte degli enti locali, sulla base delle linee guida,
adottate  d'intesa  con  la Conferenza unificata secondo le modalita'
previste  dall'articolo  69,  comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144.  Con  accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, sono definiti anche il
riparto  delle  risorse  e le modalita' della loro assegnazione. Tale
riparto  si  avvale  dell'insieme  delle risorse nazionali, destinate
alla  realizzazione  del  sistema dell'IFTS, messe a disposizione dal
Ministero  della  pubblica  istruzione,  dalle regioni e dai soggetti
pubblici e privati.
  2.  La  regione  Valle  d'Aosta e le provincie autonome di Trento e
Bolzano   provvedono  alla  programmazione  e  alla  istituzione  dei
percorsi  dell'IFTS  e  delle  misure  per l'integrazione dei sistemi
formativi  secondo  quanto  previsto dall'articolo 69, comma 4, della
legge  n.  144  del  1999,  anche  ai  fini dell'accesso alle risorse
nazionali.
 
          Note all'art. 7:
              - Per  il  testo  dell'art. 69, commi 2 e 4 della legge
          17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.
              - Per  il  testo  dell'art.  9, comma 2, lettera c) del
          decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, si vedano le
          note all'art. 5.