Art. 7. Istituzione e finanziamento dei percorsi 1. Le regioni programmano l'istituzione dei percorsi e delle relative misure di sistema di cui all'articolo 1, comma 3, tenendo conto delle proposte degli enti locali, sulla base delle linee guida, adottate d'intesa con la Conferenza unificata secondo le modalita' previste dall'articolo 69, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Con accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti anche il riparto delle risorse e le modalita' della loro assegnazione. Tale riparto si avvale dell'insieme delle risorse nazionali, destinate alla realizzazione del sistema dell'IFTS, messe a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione, dalle regioni e dai soggetti pubblici e privati. 2. La regione Valle d'Aosta e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono alla programmazione e alla istituzione dei percorsi dell'IFTS e delle misure per l'integrazione dei sistemi formativi secondo quanto previsto dall'articolo 69, comma 4, della legge n. 144 del 1999, anche ai fini dell'accesso alle risorse nazionali.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 69, commi 2 e 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note all'art. 5.