Art. 8.
                     Certificazione dei percorsi
  1.  In  esito  ai  percorsi  dell'IFTS,  le  regioni e le provincie
autonome  di  Trento  e  Bolzano  rilasciano,  agli aventi titolo, il
certificato  di  specializzazione  tecnica superiore valido in ambito
nazionale,  con  il  quale  sono  attestate  le  competenze acquisite
secondo   il  modello  predisposto  dal  Comitato  nazionale  di  cui
all'articolo  69,  comma  2,  della  legge n. 144 del 1999, approvato
dalla  Conferenza unificata. Le regioni possono, altresi', rilasciare
contemporaneamente un attestato di qualifica professionale di secondo
livello  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza   sociale   12   marzo   1996,   valido   anche   ai  fini
dell'iscrizione  al  centro per l'impiego, redatto secondo il modello
indicato  con  il  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 26 marzo 1996.
  2.  Ai  fini del rilascio della certificazione di cui al comma 1, i
percorsi   dell'IFTS   si   concludono  con  verifiche  finali  delle
competenze  acquisite,  condotte da commissioni d'esame costituite in
modo  da  assicurare  la  presenza  di  rappresentanti  della scuola,
dell'universita', della formazione professionale ed esperti del mondo
del  lavoro, sulla base dei criteri e delle modalita' contenuti negli
accordi di cui all'articolo 5, comma 3.
  3.  La  certificazione  finale di cui al comma 1 e' redatta secondo
criteri  di  trasparenza  in  modo  da facilitare il riconoscimento e
l'equipollenza  dei  rispettivi  percorsi  e  titoli, con particolare
riferimento  alle  qualifiche professionali di corrispondente livello
rilasciate  dalle  regioni  a  norma della legge 21 dicembre 1978, n.
845,  e  dalle  medesime  attestate  secondo  il modello indicato dal
decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale 26 marzo
1996.
 
          Note all'art. 8:
              -  Per  il  testo  dell'art.  69,  comma  2 della legge
          17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.
              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale   12 marzo   1996  (Estensione  delle  disposizioni
          relative  all'indicazione, nella prossima dichiarazione dei
          redditi,   dei   contributi  previdenziali  di  particolari
          categorie  di  lavoratori  autonomi)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1996, n. 105.
              -  Per  il titolo della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
          si vedano le note alle premesse.