Art. 9.
                             Banca dati
  1.  Presso l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione
e  la  ricerca  educativa  e'  costituita,  con  l'assistenza tecnica
dell'ISFOL  e  dell'ISTAT,  la  banca  dati  relativa  al  sistema di
istruzione  e  formazione  tecnica  superiore  sulla base dei criteri
definiti  dal  Comitato nazionale previsto dell'articolo 69, comma 2,
della  legge  n.  144 del 1999 e adottati sulla base degli accordi di
cui all'articolo 5, comma 3, in modo da assicurare l'integrazione con
i sistemi informativi delle regioni.
 
          Nota all'art. 9:
              - Per  il  testo  dell'art.  69,  comma  2  della legge
          17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.