Art. 9. Banca dati 1. Presso l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa e' costituita, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e dell'ISTAT, la banca dati relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sulla base dei criteri definiti dal Comitato nazionale previsto dell'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999 e adottati sulla base degli accordi di cui all'articolo 5, comma 3, in modo da assicurare l'integrazione con i sistemi informativi delle regioni.
Nota all'art. 9: - Per il testo dell'art. 69, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.