IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

    Visto  il  decreto  ministeriale  11  aprile 1994, n. 454, con il
quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2
e   4   della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  relativamente  alla
individuazione  dei  procedimenti  di  competenza  del  Ministero del
commercio con l'estero;
    Visto  il  decreto  ministeriale 24 ottobre 2000, n. 391 inerente
"Regolamento recante norme di integrazione e modifica del regolamento
di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
adottato con decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454";
    Visto  l'articolo 1, comma 4, del suddetto regolamento n. 454 del
1994,  il quale dispone che, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore  del  medesimo,  l'Amministrazione del commercio con l'estero,
con  apposito  regolamento,  definisce i termini entro i quali devono
compiersi le attivita' endoprocedimentali in procedimenti per i quali
altra Amministrazione sia competente all'atto finale;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 18 aprile
1994,  n.  302  concernente  l'individuazione degli Uffici di livello
dirigenziale generale del Ministero del commercio con l'estero;
    Visto  il  decreto ministeriale 23 febbraio 1999 che individua le
Unita'  dirigenziali  di  livello  non  generale  del  Ministero e le
relative competenze;
    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche    ed    integrazioni,    concernente    "razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in  materia  di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
    Vista  la  legge  15  marzo  1997,  n. 59, concernente "Delega al
Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed
enti  locali,  per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
    Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato n. 189/2000, espresso
nell'adunanza  della  Sezione consultiva per gli atti normativi del 6
novembre 2000;
    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo  17,  comma  3  della citata legge n. 400 del 21
dicembre 2000, prot. 46316;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

    1.  Le  attivita'  endoprocedimentali del Ministero del commercio
con  l'estero, nei procedimenti per i quali altra Amministrazione sia
competente  all'adozione  dell'atto finale, devono concludersi con un
provvedimento espresso nel termine stabilito dalle tabelle allegate.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia  aia  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti  del  Presidente  della Repubblica italiana e sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  26  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  decreto  ministeriale  11  aprile  1994,  n. 454,
          concernente "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4
          della  legge  7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  relativamente ai
          procedimenti  di competenza del Ministero del commercio con
          l'estero"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 20
          luglio 1994, n. 168.
              - Il  decreto ministeriale del 24 ottobre 2000, n. 391,
          inerente  "Regolamento  recante  norme  di  integrazione  e
          modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4
          della  legge  7  agosto  1990, n. 241, adottato con decreto
          ministeriale  11  aprile 1994, n. 454", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302.
              - L'art.  1,  comma  4, del decreto ministeriale n. 454
          del 1994, recita: "Entro centottanta giorni dall'entrata in
          vigore  del presente regolamento, il Ministro del commercio
          con  l'estero  definisce  i  termini  entro  i  quali  deve
          compiere  le  attivita'  endoprocedimentali in procedimenti
          per   i   quali   altra   amministrazione   sia  competente
          all'adozione  dell'atto  finale. A tal fine adotta apposito
          regolamento ad integrazione del presente".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994,  n.  302 concernente l'individuazione degli uffici di
          livello   dirigenziale  del  Ministero  del  commercio  con
          l'estero  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 23
          maggio 1994, n. 118.
              - Il  decreto ministeriale 23 febbraio 1999 concernente
          l'individuazione  delle  unita' dirigenziali di livello non
          generale  del  Ministero del commercio con l'estero e delle
          relative  competenze e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 28 maggio 1999, n. 123.
              - La  legge  23  agosto  1988,  n. 400 reca "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".
              - Il comma 3 dell'art. 17 della citata legge n. 400 del
          1988  recita:  "Con  decreto  ministeriale  possono  essere
          adottati   regolamenti  nelle  materie  di  competenza  del
          Ministro, o di autorita' sottordinate al Ministro quando la
          legge    espressamente   conferisca   tale   potere.   Tali
          regolamenti,  per  materie  di competenza di piu' Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          fermo  restando la necessita' di apposita autorizzazione da
          parte    della    legge.   I   regolamenti   ministeri   ed
          interministeriali  non  possono  dettare  norme contrarie a
          quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
          prima della loro emanazione".
              - Il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca:
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          Amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              - La  legge  15  marzo  1997, n. 59 recante: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali  per  la  riforma  della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n.
          63, supplemento ordinario.