Art. 2. 1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' reso pubblico mediante il Bollettino ufficiale ed il sito Internet del Ministero del commercio con l'estero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 gennaio 2001 Il Ministro: Letta Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2001 Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 5