Art. 2.

    1.  Il  presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  e' reso pubblico mediante il
Bollettino  ufficiale ed il sito Internet del Ministero del commercio
con l'estero.
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
      Roma, 10 gennaio 2001
                                                   Il Ministro: Letta

Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2001
  Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 5