IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  decisione  2000/418/CE  della Commissione, del 29 giugno
2000;
  Vista la decisione 2000/766/CE del Consiglio del 4 dicembre 2000;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18
dicembre 2000;
  Vista  la  decisione  2001/2/CE  della  Commissione del 27 dicembre
2000;
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
ulteriori   misure   per  fronteggiare  l'emergenza  determinata  dal
fenomeno dell'encefalopatia spongiforme bovina;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 febbraio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  delle  politiche  agricole e forestali e del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  con  il  Ministro  dell'ambiente,  con il
Ministro  per le politiche comunitarie e con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
                      Fondo per l'emergenza BSE

  1.  Al  fine  di  assicurare la realizzazione di interventi urgenti
diretti   a  fronteggiare  l'emergenza  nel  settore  zootecnico,  e'
istituito  un  Fondo,  denominato:  "Fondo  per l'emergenza BSE", con
dotazione  pari  a lire 300 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere in
apposita  unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 2. Le disponibilita' del Fondo sono destinate al finanziamento di:
    a)  interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle
carcasse,  per  la  macellazione,  il  trasporto  e lo smaltimento di
bovini di eta' superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del
    regolamento  (CE)  n. 2777/2000 della Commissione del 18 dicembre
    2000;
b) interventi per assicurare, in conformita' all'articolo 87,
comma  2,  lettera  b),  del Trattato istitutivo dell'Unione europea,
l'agibilita'    degli    impianti    di    allevamento    compromessa
dell'imprevista   permanenza  dei  capi  in  azienda  e  per  evitare
l'interruzione   dell'attivita'   agricola  ed  i  conseguenti  danni
economici  sociali, nonche' per garantire il benessere degli animali.
A  tale  fine viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo
di  L.  450.000  per  capo  di  eta'  non superiore a trenta mesi, da
corrispondere  previa  attestazione  dell'avvenuta  macellazione  del
bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi;
    c)  indennita'  per  il riavviamento di aziende zootecniche nelle
quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della
rilevazione  positiva di presenza di encefalopatia spongiforme bovina
nell'azienda medesima. L'indennita' e' fissata in lire un milione per
ogni  bovino  riacquistato,  sino  al massimo di 500 milioni per ogni
azienda;
    d)  contributi  per  la  distruzione  di  materiali  specifici  a
rischio, inclusa la colonna vertebrale di bovini con eta' superiore a
12 mesi;
    e)  un  indennizzo,  pari  a L. 240.000 a capo, corrisposto per i
bovini  morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e
successiva   distruzione,   a  copertura  dei  costi  di  raccolta  e
trasporto.
  3.  In sede di prima applicazione, il Fondo e', in via provvisoria,
e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, cosi' ripartito:
    a) lire 50 miliardi;
    b) lire 51 miliardi;
    c) lire 1 miliardo;
    d) lire 48 miliardi;
    e) lire 5 miliardi.
  Con    successive    determinazioni,   adottate   dal   commissario
straordinario   del   Governo  per  il  coordinamento  dell'emergenza
conseguente  alla  encefalopatia  spongiforme  bovina, d'intesa con i
Ministri  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
delle  politiche  agricole  e  forestali  e della sanita', sentita la
conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori
ripartizioni,  sulla  base  delle  effettive  esigenze,  tra  i  vari
interventi di cui al presente articolo.
  4.   L'Agenzia   per  le  erogazioni  in  agricoltura,  di  seguito
denominata:   "Agenzia",   e'   incaricata   della   erogazione   dei
finanziamenti,  secondo le modalita' stabilite dal presente articolo,
sia   in   sede   di  prima  applicazione,  sia  successivamente,  in
conformita'    alle    determinazioni    adottate   dal   commissario
straordinario  del Governo. A tal fine, il Fondo di cui al comma 1 e'
versato,  nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al bilancio
dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite dal proprio
regolamento di amministrazione e contabilita'.
  5.  L'Agenzia  provvede alla rendicontazione delle spese secondo le
indicazioni  fornite  dal  Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica, di concerto con il Ministero della sanita'
e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.
  6.  L'Agenzia  puo' avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del
reparto  speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme
comunitarie  e agro-alimentari, nonche' della Guardia di finanza, per
l'effettuazione dei controlli sulle operazioni previste dal comma 2.
  7.   L'Agenzia   presenta   ogni   trenta   giorni  al  commissario
straordinario  del  Governo,  al  Ministro delle politiche agricole e
forestali, al Ministro della sanita' ed al Ministro dell'ambiente una
relazione  sullo  stato  di  attuazione degli interventi previsti dal
presente decreto.
  8.  L'Agenzia provvede all'incenerimento o al coincenerimento delle
proteine  animali  trasformate  destinate all'ammasso pubblico di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, predisponendo
a tale scopo uno specifico programma operativo.