Art. 2. Agevolazioni 1. Il Ministro delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, dispone a favore degli allevatori dei bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti di attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi conpresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. 3. Sulla base degli elementi rilevati dalla dichiarazione modello unico 2001, sono adeguati gli studi di settore applicabili, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, nei confronti dei contribuenti interessati dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della legge 8 maggio 1998, n. 146. 4. Considerata la situazione di emergenza della filiera zootecnica, con particolare riferimento agli allevamenti bovini, agli stabilimenti di macellazione, all'industria di trasformazione di carne bovina e agli esercizi di vendita al dettaglio in via esclusiva o prevalente di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina, e' autorizzato un limite di impegno pari a lire 20 miliardi per l'anno 2001, da destinare a contributi in conto interesse su mutui di durata non superiore a 10 anni, contratti da parte delle predette imprese, con onere effettivo a carico del mutuante pari all'1,5 per cento. Una quota del cinquanta per cento del predetto limite di impegno e' riservata a mutui contratti per l'adeguamento degli allevamenti bovini in conformita' alla disciplina comunitaria in materia di benessere animale, rintracciabilita' e qualita', nonche' per il miglioramento igienico-sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso di bollo CE, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994 n. 286, con particolare riferimento al finanziamento di impianti tecnologici, ed in particolare di smaltimento, da installare o in corso di installazione all'interno degli stabilimenti medesimi. La residua quota del cinquanta per cento e' destinata a mutui contratti per il consolidamento di esposizioni debitorie in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Le modalita', i criteri ed i parametri da utilizzare per la ripartizione e l'erogazione dei benefici di cui al comma 4 sono stabiliti con circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto riguarda la quota destinata al miglioramento tecnologico e qualitativo, sono considerati comunque criteri selettivi l'incidenza sul fatturato dei costi fissi e degli ammortamenti ed oneri finanziari, il numero dei dipendenti, nonche' il numero dei capi macellati o allevati nell'anno 2000.