Art. 2.
                            Agevolazioni

  1.  Il  Ministro  delle  finanze,  avvalendosi  dei  poteri  di cui
all'articolo  9,  comma  2,  della  legge  27 luglio 2000, n. 212, in
materia  di  statuto  dei  diritti del contribuente, dispone a favore
degli  allevatori  dei  bovini, delle aziende di macellazione e degli
esercenti  di  attivita'  di commercio all'ingrosso e al dettaglio di
carni,  colpiti  dagli  eventi  verificatisi a seguito dell'emergenza
causata  dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) la sospensione o
il   differimento   dei  termini  relativi  agli  adempimenti  ed  ai
versamenti  tributari.  Non  si  fa  luogo al rimborso di quanto gia'
versato.
  2.  Nei  confronti dei soggetti di cui al comma 1, sono sospesi per
sei  mesi,  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  i  pagamenti  di  ogni contributo o premio di previdenza ed
assistenza sociale, ivi conpresa la quota a carico dei dipendenti. Il
versamento  delle  somme  dovute  e non corrisposte per effetto della
predetta  sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o
altri oneri.
  3.  Sulla  base degli elementi rilevati dalla dichiarazione modello
unico 2001, sono adeguati gli studi di settore applicabili, a partire
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, nei confronti dei
contribuenti   interessati   dagli   eventi  verificatisi  a  seguito
dell'emergenza  encefalopatia  spongiforme  bovina (BSE). Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della legge 8 maggio 1998,
n. 146.
  4. Considerata la situazione di emergenza della filiera zootecnica,
con   particolare   riferimento   agli   allevamenti   bovini,   agli
stabilimenti  di  macellazione,  all'industria  di  trasformazione di
carne bovina e agli esercizi di vendita al dettaglio in via esclusiva
o prevalente di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina, e'
autorizzato  un  limite di impegno pari a lire 20 miliardi per l'anno
2001, da destinare a contributi in conto interesse su mutui di durata
non  superiore  a 10 anni, contratti da parte delle predette imprese,
con onere effettivo a carico del mutuante pari all'1,5 per cento. Una
quota  del  cinquanta  per  cento  del  predetto limite di impegno e'
riservata  a  mutui  contratti  per  l'adeguamento  degli allevamenti
bovini  in  conformita'  alla  disciplina  comunitaria  in materia di
benessere  animale,  rintracciabilita'  e  qualita',  nonche'  per il
miglioramento  igienico-sanitario  e produttivo degli stabilimenti di
macellazione  in  possesso  di  bollo  CE, di cui all'articolo 13 del
decreto   legislativo   18   aprile  1994  n.  286,  con  particolare
riferimento   al   finanziamento   di  impianti  tecnologici,  ed  in
particolare di smaltimento, da installare o in corso di installazione
all'interno   degli  stabilimenti  medesimi.  La  residua  quota  del
cinquanta   per   cento   e'  destinata  a  mutui  contratti  per  il
consolidamento di esposizioni debitorie in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
  5.  Le  modalita',  i  criteri  ed i parametri da utilizzare per la
ripartizione  e  l'erogazione  dei  benefici  di  cui al comma 4 sono
stabiliti  con  circolare  del  Ministro  delle  politiche agricole e
forestali,  di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato,  da  adottare  entro  venti giorni dalla data di
entrata  in vigore del presente decreto. Per quanto riguarda la quota
destinata   al   miglioramento   tecnologico   e   qualitativo,  sono
considerati  comunque criteri selettivi l'incidenza sul fatturato dei
costi  fissi  e degli ammortamenti ed oneri finanziari, il numero dei
dipendenti, nonche' il numero dei capi macellati o allevati nell'anno
2000.