Art. 3.
         Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281

  1.  L'articolo  22  della  legge  15  febbraio  1963,  n.  281,  e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  22.  -  1.  Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
vende,  pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per
conto  terzi  o,  comunque,  per  la  distribuzione  per  il consumo,
prodotti  disciplinati  dalla  presente  legge  non  rispondenti alle
prescrizioni  stabilite,  o  risultanti all'analisi non conformi alle
dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da L. 3.000.000 a L. 30.000.000.
  2.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in
vendita,  mette  altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o,
comunque,  per  la  distribuzione per il consumo, sostanze vietate e'
punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 30.000.000 a
L. 120.000.000.
  3.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in
vendita  o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o,
comunque,  per  la  distribuzione per il consumo, prodotti contenenti
sostanze di cui e' vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni
e   denominazioni  tali  da  trarre  in  inganno  l'acquirente  sulla
composizione,  specie  e natura della merce e' punito con la sanzione
pecuniaria da L. 50.000.000 a L. 150.000.000.
  4.   La   sanzione   di   cui  al  comma  3,  si  applica  altresi'
all'allevatore  che  non  osservi la disposizione di cui all'articolo
17, comma 2.".
  2.  L'articolo  23  della  legge  15  febbraio  1963,  n.  281,  e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  23. - 1. In caso di violazione delle disposizioni previste
dalla   presente  legge,  l'autorita'  competente  puo'  ordinare  la
sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a tre mesi.
  2. In caso di reiterazione della violazione, l'autorita' competente
dispone  la  sospensione dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad
un anno.
  3.  Se  il  fatto  e' di particolare gravita' e da esso e' derivato
pericolo  per  la  salute, l'autorita' competente dispone la chiusura
definitiva  dello  stabilimento  o  dell'esercizio. Il titolare dello
stabilimento   o   dell'esercizio   non   puo'   ottenere  una  nuova
autorizzazione allo svolgimento della stessa attivita' o di attivita'
analoga per la durata di cinque anni.
  4.  Si  applica  in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.".
  3.  I  contributi  e le agevolazioni di cui al presente decreto non
sono  concessi  o, se concessi, sono revocati ai soggetti beneficiari
nei confronti dei quali venga accertata violazione delle disposizioni
in   materia   di   identificazione,   alimentazione   e  trattamento
terapeutico di capi bovini.
  4.  I  maggiori  proventi  delle  sanzioni  pecuniarie  irrogate in
seguito  alla  violazione  di  obblighi  e  prescrizioni previsti dal
presente  decreto, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono
riassegnati  alla  competente unita' previsionale di base dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  essere  destinati  all'Agenzia per le
finalita'  di  cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Ministro
delle  politiche  agricole  e  forestali  16  marzo  2000,  n. 122, e
all'articolo  28,  primo  comma  lettere  b)  e  c),  del decreto del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali in data 22 gennaio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2001.
  5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e' autorizzato a provvedere alle conseguenti variazioni di
bilancio.