Art. 3. Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281 1. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente: "Art. 22. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 3.000.000 a L. 30.000.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 30.000.000 a L. 120.000.000. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contenenti sostanze di cui e' vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce e' punito con la sanzione pecuniaria da L. 50.000.000 a L. 150.000.000. 4. La sanzione di cui al comma 3, si applica altresi' all'allevatore che non osservi la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2.". 2. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente: "Art. 23. - 1. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, l'autorita' competente puo' ordinare la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a tre mesi. 2. In caso di reiterazione della violazione, l'autorita' competente dispone la sospensione dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad un anno. 3. Se il fatto e' di particolare gravita' e da esso e' derivato pericolo per la salute, l'autorita' competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non puo' ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attivita' o di attivita' analoga per la durata di cinque anni. 4. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.". 3. I contributi e le agevolazioni di cui al presente decreto non sono concessi o, se concessi, sono revocati ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali venga accertata violazione delle disposizioni in materia di identificazione, alimentazione e trattamento terapeutico di capi bovini. 4. I maggiori proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate in seguito alla violazione di obblighi e prescrizioni previsti dal presente decreto, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati alla competente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere destinati all'Agenzia per le finalita' di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 marzo 2000, n. 122, e all'articolo 28, primo comma lettere b) e c), del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 22 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2001. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio.