Art. 4. Istituzione di un Consorzio obbligatorio 1. E' istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni. 2. Al Consorzio partecipano i soggetti produttori di residui e le imprese di raccolta e smaltimento dei medesimi, anche in forma associata. In ogni caso la maggioranza del Consorzio deve essere detenuta dai produttori di residui, anche in forma associata. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno 2001, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a disciplinare le modalita' di istituzione, di finanziamento, di funzio-namento e di articolazione del Consorzio di cui al presente articolo, sulla base dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.