Art. 4.
              Istituzione di un Consorzio obbligatorio

  1. E' istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta
e   lo   smaltimento   dei  residui  da  lavorazione  degli  esercizi
commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni.
  2.  Al  Consorzio partecipano i soggetti produttori di residui e le
imprese  di  raccolta  e  smaltimento  dei  medesimi,  anche in forma
associata.  In  ogni  caso  la  maggioranza del Consorzio deve essere
detenuta dai produttori di residui, anche in forma associata.
  3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il
30  giugno  2001, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta  del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanita', di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato  e  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si
provvede   a   disciplinare   le   modalita'   di   istituzione,   di
finanziamento,  di funzio-namento e di articolazione del Consorzio di
cui al presente articolo, sulla base dei principi di cui all'articolo
11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.