Art. 5. Copertura finanziaria 1. Alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, determinato in lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 52, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato all'entrata del bilancio statale per essere riassegnato all'apposita unita' previsionale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.