Art. 5.
                        Copertura finanziaria

  1.  Alla  dotazione  del  Fondo  di  cui  all'articolo  1, comma 1,
determinato  in  lire  300  miliardi  per  l'anno  2001,  si provvede
mediante  utilizzo,  per  pari  importo, dell'autorizzazione di spesa
recata  per  l'anno  2000  dall'articolo  3,  comma 1, della legge 23
dicembre  1999,  n.  499,  come integrata dall'articolo 52, comma 10,
della  legge  23  dicembre  2000, n. 388. Detto importo viene versato
all'entrata  del bilancio statale per essere riassegnato all'apposita
unita'  previsionale  dello  stato  di  previsione  del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale, 2001-2003, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  2001,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero dei
lavori pubblici.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica,  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.