Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in  lire 1.581 per l'anno 2000, in lire 1.562 milioni per l'anno 2001
ed  in  lire  1.581  milioni  annue a decorrere dal 2002, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  2000, allo scopo parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  degli  affari
esteri.
2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.