IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di provvedere al
ripiano  dei  disavanzi  di  parte  corrente  del  Servizio sanitario
nazionale  alla  data  del 31 dicembre 1994 ed al periodo concernente
gli anni 1995-1999, al fine di dare attuazione all'accordo sancito in
data  3  agosto 2000, in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
garantire   l'immediata  funzionalita'  dell'Agenzia  per  i  servizi
sanitari regionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 febbraio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome provvedono al
ripiano  dei  disavanzi  di  parte  corrente  del  Servizio sanitario
nazionale  alla  data  del 31 dicembre 1994 ed al periodo concernente
gli  anni  1995-1999,  in conformita' con l'accordo sancito in data 3
agosto  2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione  economica, di concerto con il Ministro della sanita',
da  emanare  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  d'intesa con la Conferenza permanente indicata al
comma 1, sono stabiliti:
    a)  l'importo  del  disavanzo residuo, per ciascuna regione, alla
data del 31 dicembre 1994 e l'importo a carico dello Stato;
    b)  le  modalita'  di  individuazione  del  disavanzo relativo al
periodo  1995-1999,  l'importo a carico dello Stato e le modalita' di
ripartizione dello stesso tra le regioni;
    c)  le  modalita' di erogazione dell'importo a carico dello Stato
nei limiti delle risorse indicate per ciascun esercizio dal comma 4;
    d) le modalita' di finanziamento del residuo disavanzo;
    e) le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.
  3.  Il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad erogare alle regioni, a titolo di acconto
delle  somme  spettanti  ai  sensi  del  comma  2, per il ripiano dei
disavanzi  di  parte  corrente al 31 dicembre 1994, nonche' di quelli
relativi  agli  anni  1995-1999, gli importi indicati nella colonna 3
dell'allegata  tabella  A.  Qualora  l'erogazione  dell'acconto abbia
determinato  a  favore  di  una  regione l'assegnazione di un importo
superiore  a  quello  spettante  ai sensi del comma 2, l'eccedenza e'
posta   in   detrazione   in   occasione   di   future  erogazioni  e
contestualmente riassegnata per le finalita' del presente decreto.
  4.  Alla  copertura degli oneri a carico dello Stato, derivanti dal
presente  decreto, pari a lire 7.000 miliardi per l'anno 2001, a lire
6.000  miliardi  per  l'anno 2002 ed a lire 3.000 miliardi per l'anno
2003,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del bilancio triennale nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo
utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.